Ticket licenziamento anche per i neo papà dimissionari
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Il datore di lavoro paga il ticket licenziamento, quando il neo papà si dimette nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento perché fruisce di un congedo di paternità (quello obbligatorio o quello alternativo).
Le dimissioni del padre lavoratore dipendente durante la fruizione del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) fa scattare il cd. «ticket licenziamento» a carico del datore di lavoro. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1356/2023 in cui spiega che la novità è in vigore dal 13 agosto 2022, frutto della riforma del dlgs n. 105/2022.
La nuova paternità
Il Tu maternità (dlgs 151/2001) disciplina il «congedo di paternità alternativo», in sostituzione del «congedo di maternità», per situazioni gravi della madre: morte, grave infermità, etc. In aggiunta, il dlgs 105/2022 ha introdotto il «congedo di paternità obbligatorio»: dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino a cinque mesi dopo il parto, il papà deve astenersi dal lavoro per 10 giorni (20 se il parto è plurimo).
Nella circolare 32/2023, l'Inps ha precisato che il divieto di licenziamento, già spettante alla madre dall'inizio di gravidanza fino a un anno del figlio, è esteso ai papà che fruiscono di un congedo di paternità (alternativo e/o obbligatorio). Inoltre, spettano al papà anche le altre tutele: per le dimissioni rassegnate durante il divieto di licenziamento, ha diritto alle indennità previste per il licenziamento e non serve dare il preavviso; può accedere alla Naspi se fruisce di un congedo di paternità. Le novità sono operative dal 13 agosto 2022 data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022.
Si paga il ticket
Da ciò, spiega l’Inps, consegue l'obbligo, per il datore di lavoro, di versare anche la relativa contribuzione, ossia il ticket di licenziamento, per le dimissioni intervenute durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo a decorrere dal 13 agosto 2022. Quest'anno il contributo varia da 50 a 10.856 euro (603,11 euro in misura annua). Per il pagamento valgono le regole ordinarie. Per le cessazioni avvenute dal 13 agosto 2022 all'11 aprile 2023, invece, l'Inps concede fino al 17 luglio per effettuare il versamento del ticket (cioè entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio).
Anche per gli agricoli
L’Inps ricorda, infine, che l’obbligo contributivo sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI in forza di quanto disposto dal comma 222 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Documenti: Messaggio Inps 1356/2023