Violenza di Genere, Via libera allo sgravio contributivo
L’Inps rende disponibile per i datori di lavoro il modulo online di domanda di ammissione al beneficio. Sgravio biennale sulle assunzioni a tempo indeterminato avvenute tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026.
Disco verde dell’Inps alla fruizione dello sgravio contributivo per i datori di lavoro del settore privato che assumono nel triennio 2024-2026 con contratto di lavoro subordinato donne disoccupate vittime di violenza di genere e percettrici del cd. «Reddito di libertà».
Lo rende noto lo stesso Istituto di previdenza nel messaggio n. 2239/2024 in cui spiega che la fruizione è subordinata all’invio del modulo d’istanza “ERLI” disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) sul sito istituzionale. Una volta autorizzato dall’Inps il datore di lavoro potrà conguagliare l’importo nelle denunce contributive a decorrere dal mese di competenza «giugno 2024». Gli arretrati relativi alle mensilità da gennaio a maggio 2024 andranno recuperate nei flussi di competenza giugno, luglio ed agosto 2024
Lo sgravio
Lo sgravio è riconosciuto favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono con contratto di lavoro subordinato (anche a termine e/o part-time) nel triennio 2024-2026 donne «disoccupate» che abbiano fruito del cd. «reddito di libertà» previsto dall’articolo 105-bis del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020. Quest’ultimo, come si ricorderà, consiste in un contributo economico stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi (per un totale, quindi, di 4.800€) a favore delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Il contributo è rivolto alle donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. In merito allo sgravio l’Inps ha fornito le prime indicazioni con Circolare n. 41/2024.
Queste le durate dell'esonero:
- Se il contratto è a tempo indeterminato lo sgravio dura 24 mesi dalla data di assunzione;
- Se è a tempo determinato lo sgravio dura 12 mesi ossia per la durata del rapporto fino ad un massimo di 12 mesi (incluse le proroghe);
- Se trattasi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia agevolato che non agevolato, l’incentivo spetta per la durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione a tempo determinato.
Misura
L’agevolazione consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta ai fini previdenziali nei limiti di 8.000€ annui (666,66€ al mese; 21,5€ al giorno). Non ci sono effetti negativi per le lavoratrici perché rimane invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Via alle domande
Per la fruizione dell’incentivo l'Inps spiega che il datore di lavoro deve compilare il modulo di istanza online “ERLI” disponibile all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” fornendo le seguenti indicazioni:
- l’indicazione della lavoratrice assunta;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Dopo aver verificato l’esistenza del rapporto in questione e la capienza delle risorse stanziate l’Istituto autorizzerà il datore di lavoro alla fruizione dello sgravio mediante conguaglio sulle denunce contributive a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Attenzione. L’Inps illustra che nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà, invece, onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Conguaglio da giugno
A decorrere dalla denuncia di competenza «giugno 2024» il datore di lavoro autorizzato alla fruizione dell’esonero dovrà esporre nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Il recupero dei mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).
Documenti: Messaggio Inps 2239/2024