Ammortizzatori sociali, Sospesi sino al 31 Agosto 2020 i pignoramenti presso l'Inps
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo l'entrata in vigore del DL 34/2020. Nessuna decurtazione delle integrazioni salariali e degli altri trattamenti sostitutivi della retribuzione in caso di pignoramento.
Stop ai pignoramenti
L'articolo 152 del DL 34/2020 ha stabilito, infatti, la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzieffettuati dall’agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Inoltre durante tale periodo, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non sono sottoposte al vincolo pignoratizio di indisponibilità, anche in caso di intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione anteriore alla data di entrata in vigore del DL 34/2020, cioè prima del 19 maggio 2020. Il beneficio riguarda tutti i pignoramenti notificati dall'agente della riscossione al datore di lavoro e/o all'ente previdenziale (per i trattamenti economici di propria competenza) entro il 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
La sospensione comporta, pertanto, che il datore di lavoro e/o l'ente previdenziale debba rendere fruibili nei confronti del debitore esecutato le somme spettanti a titolo di stipendio, di indennità e di pensione nel periodo temporale tra il 19 maggio ed il 31 agosto 2020 senza operare alcuna decurtazione. Restano fermi solo gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
Trattamenti di sostegno al reddito
Per quanto riguarda i trattamenti di competenza dell'Inps il documento spiega che il beneficio della sospensione riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro da erogare, per l'appunto, nel periodo temporale tra il 19 maggio ed il 31 agosto 2020. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione della sospensione la Naspi, la Dis-Coll, la Disoccupazione Agricola, l'Anticipazione NASpI, il TFR del Fondo di Garanzia, le Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà), le prestazioni di malattia e di maternità.
Sino al 31 Agosto, pertanto, l'Inps non opererà alcuna nuova trattenuta nè predisporrà versamenti in favore dei creditori pignoratizi posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre. Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 saranno resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati. Al termine del periodo saranno riattivati gli accantonamenti sospesi sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.
Documenti: Messaggio inps 2479/2020