ANF, Ok anche ai familiari degli stranieri residenti all’estero. Ecco la documentazione da produrre
Gli interessati dovranno certificare lo stato di famiglia, redditi e inabilità con documenti dello stato estero autenticati dal consolato italiano. I chiarimenti in un documento dell’Inps in applicazione della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Niente autocertificazione per gli ANF da pagare ai familiari degli stranieri residenti all’estero. Gli interessati, infatti, dovranno farsi rilasciare i certificati dallo stato estero in cui risiedono da cui emerga lo stato civile, quello di famiglia, i redditi e la loro eventuale inabilità corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 95/2022 che recepisce la sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale.
La decisione, come noto, ha sancito il principio secondo cui agli stranieri titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, il diritto e la misura degli ANF va determinata tenendo in considerazione anche i familiari (es. coniuge e figli) residenti all’estero (ad es. nel paese di origine) al pari di quanto riconosciuto per i cittadini italiani con familiari residenti all’estero.
Stessi requisiti e condizioni
L’Inps spiega che, in tal caso, i requisiti e i criteri di calcolo degli ANF restano gli stessi. Il diritto e la misura degli ANF, pertanto, dipenderanno:
- della tipologia di nucleo familiare. Il beneficio viene erogato per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e non viene più riconosciuto al raggiungimento di determinate soglie fissate in base alla tipologia familiare;
- del numero dei componenti il nucleo familiare. Rientrano nel calcolo i coniugi (non separati), i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
- del reddito complessivo del nucleo familiare. Il reddito complessivo deve essere composto per un importo minimo pari al 70% da redditi di lavoro dipendente (o ad esso assimilabili), deve essere assoggettabile ad IRPEF e percepito dai componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno, con valore sino al 30 giugno dell'anno successivo.
Niente Autocertificazioni
Trattandosi di familiari residenti all’estero gli interessati non potranno avvalersi delle autocertificazioni (in quanto non si tratta di situazioni accertabili a posteriori dalle autorità italiane): dovranno farsi rilasciare documenti attestanti lo stato civile, stato familiare, inabilità e redditi (si veda tabella) dall’autorità dello stato estero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale.
Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.
Dal 1° marzo solo per nuclei senza figli
Resta inteso, inoltre, che dal 1° marzo 2022, con il decollo dell’Assegno unico e universale, gli ANF possono essere concessi solo in favore di nuclei familiari senza figli. Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale - per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.
Al via il riesame
L’Inps spiega, pertanto, che le domande presentate e non ancora definite saranno trattate alla luce dei nuovi criteri; le richieste di riesame saranno accolte in autotutela nell’ambito della prescrizione quinquennale; i giudizi in corso verranno estinti con l’accoglimento delle richieste originarie.
Documenti: Circolare Inps 95/2022