Apprendistato 2014, la Commissione Lavoro della Camera reintroduce i vincoli
Verranno reintrodotte le quote di stabilizzazione degli apprendisti con il 20 per cento nelle aziende con oltre 30 dipendenti.
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La Commissione Lavoro della Camera ha concluso l'esame del decreto lavoro 34/2014 apportando diverse modifiche al testo originario del provvedimento. La prima novità riguarda la reintroduzione delle quote di stabilizzazione dei lavoratori apprendisti con un obbligo per le aziende di oltre 30 dipendenti di stabilizzarne almeno il 20 per cento come condizione per assumere di nuovi.Viene inoltre ripristinata la sostanziale obbligatorietà della formazione pubblica di apprendisti anche se l'impresa sarà esonerata qualora entro 45 giorni la Regione non si attiva per erogare i corsi.
È stato pure ripristinato l'obbligo della forma scritta per la formazione dell'apprendistato anche se si procederà con una forma semplificata.
Per quanto riguarda i contratti a termine si prevede che le proroghe scendono da 8 a 5 menrte rimane immutato l'arco di tempo pari a 36 mesi entro cui contratto a tempo determinato può essere stipulato.
Viene inoltre precisato che il tetto del 20 per cento di utilizzo dei rapporti a tempo determinato sarà calcolato non più sull' organico complessivo dell'azienda ma solo sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione. Come sanzione in caso di mancato rispetto della soglia è prevista la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Tra le novità che andranno in aula per la discussione generale la prossima settimana, viene anche specificato il regime transitorio applicabile. Le novità sui contratti a termine sull'apprendistato verranno per rapporti di lavoro instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto legge. Le aziende avranno tempo fino a fine anno per adeguarsi al tetto; in caso contrario dal 2015 le aziende non potranno procedere all'assunzione di nuovi lavoratori a tempo determinato finché non avranno regolarizzato la propria posizione.
Si specifica poi che il tetto del 20 per cento e la sanzione in caso di sforamento, che prevede la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non saranno applicabili ai rapporti di lavoro costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 34/2014.