Apprendistato I Livello, Stop all’esonero contributivo totale dal 1° gennaio 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps. I contributi dovuti dal datore di lavoro tornano all'1,5% della retribuzione per il primo anno, il 3% per il secondo e il 5% dal terzo anno di rapporto di lavoro, in aggiunta alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni.
Stop all’esonero contributivo totale per i primi tre anni sull’apprendistato di primo livello. Sulle assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2023 le aziende sino a nove dipendenti tornano a versare l'1,5% della retribuzione per il primo anno, il 3% per il secondo e il 5% dal terzo anno di rapporto di lavoro, in aggiunta alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni (dovuta a partire dal 1° gennaio 2022 in misura variabile). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3618/2023 in cui spiega che l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, co. 645 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2021) non è stato prorogato oltre il 31 dicembre 2022 e che, pertanto, si torna alle normali aliquote vigenti sino al 31 dicembre 2019.
Apprendistato di I livello
L'apprendistato è finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Tre le tipologie:
- - apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma d'istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello);
- - apprendistato professionalizzante (II livello);
- - apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello)
Le aliquote 2023
I chiarimenti Inps riguardano l’apprendistato di I livello con particolare riguardo ai datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti non superiore a nove. Sulle assunzioni, infatti, intercorse tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022 il legislatore aveva azzerato la contribuzione datoriale per i primi tre anni fermo restando l’aliquota del 10% per i periodi successivi a 36 mesi.
L’agevolazione, tuttavia, non è stata prorogata nel 2023 e, pertanto, spiega l’Inps sulle assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2023 si torna alle aliquote originariamente previste dalla legge n. 296/2006 e dal dlgs n. 148/2015: 1,5% per i primi 12 mesi; 3% dal 13° al 24° mese; 5% dal 25° mese in poi (nel limite di 5 milioni di euro annui). La contribuzione agevolata a carico del datore di lavoro è conservata per un anno, in caso di prosecuzione del rapporto dopo il termine del periodo di apprendistato.
Si rammenta, invece, che l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è il 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.
Niente ticket e Naspi ma si paga la Cig
Come già spiegato in passato l’Inps conferma che le assunzioni con apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, c.d. ticket licenziamento, e sono esonerate anche dal versamento dei contributi di finanziamento della disoccupazione, sia ordinario sia integrativo (pari, complessivamente, all'1,61% della retribuzione imponibile).
Siccome la riforma della legge di bilancio 2022 ha esteso, dal 1° gennaio 2022, le tutele degli ammortizzatori sociali (Cigo e Cigs) ai lavoratori con contratto di apprendistato di ogni tipo, quindi non più solo a quelli con contratto di apprendistato professionalizzante l’Inps spiega che dal 1° gennaio 2022 sono estesi ai datori di lavoro tutti i conseguenti obblighi contributivi.
Documenti: Messaggio Inps 3618/2023