Pensioni, Prorogato il sussidio per gli ultra55enni disoccupati nel 2016
Ammessi al trattamento residuale di durata massima sino a 6 mesi i lavoratori che hanno esaurito l'intera durata della Naspi entro il 31 dicembre 2016.
I requisiti per la concessione del beneficio non sono mutati. Il sostegno Asdi spetta, nello specifico, a coloro che fanno parte di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore o ai lavoratori che abbiano almeno un'età pari ad almeno 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. Sino ad un massimo di sei mesi. Inoltre il beneficiario deve versare in una condizione di bisogno economico determinata attraverso il possesso «di una attestazione Isee, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore a 5mila euro. Bisogna, infine, aver esaurito l'intera durata della Naspi entro il 31 dicembre 2016 permanendo, al termine della disoccupazione indennizzata, ancora in stato di disoccupazione.
Il riferimento alla Naspi, porta quindi fuori dalla portata del sostegno tutti coloro che hanno perso il lavoro prima del 1° maggio 2015 e che, quindi, non sono stati abbracciati dalla Naspi restando soggetti alle precedenti indennità contro la disoccupazione. Si pensi in particolare a chi ha terminato l'Aspi o la MiniAspi nel corso del 2015 permanendo in situazione di disoccupazione. Non possono fare domanda di Asdi neanche i lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità ordinaria (o quella edile). Fuori da perimetro di tutela, naturalmente, anche i lavoratori parasubordinati che hanno fruito della Dis-Coll.
L'importo dell'Asdi è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita purchè l'importo non superi il valore dell'assegno sociale (cioè entro il tetto di 448,07 euro al mese). E spetta sino ad un massimo di 6 mesi. Quindi se l'importo dell'ultima Naspi percepita fosse pari a 550 euro al mese l'Asdi potrà erogare 412 euro (550 x 0,75); se invece fosse di 800 euro l'importo erogabile non sarà di 600 euro (800 x 0,75) ma di 448 euro. Non è prevista però, a differenza della Naspi, alcuna riduzione dell'importo in funzione della durata a partire dal 4° mese di fruizione dell'assegno: il valore resterà fisso per tutti i 6 mesi di durata previsti. Da segnalare che il sostegno economico, a differenza della Naspi, non è utile alla pensione in quanto non riconosce contribuzione figurativa utile al diritto e alla misura dell'assegno pensionistico.
Documenti: Decreto 23 maggio 2016