Assegno di Inclusione, Da Giugno le prime sospensioni
Coinvolte le famiglie che hanno presentato la domanda a dicembre e gennaio e che non si sono recate, anche spontaneamente, presso i servizi sociali. Possibile la presentazione spontanea per mettersi in regola e ripristinare i pagamenti.
A Giugno scattano le prime sospensioni per l’assegno d’inclusione ai nuclei familiari che non si sono presentati presso i servizi sociali dei comuni. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2132/2024 in cui spiega che questo mese spira il termine di 120 giorni, previsto per conservare il diritto all’Adi, per i nuclei che hanno presentato domanda a dicembre e gennaio 2024 ed il cui assegno sia stato messo in pagamento da gennaio 2024.
Chi non l’ha fatto, pertanto, questo mese non avrà il sussidio, ma il sollecito oppure una nuova convocazione. Per ripristinarne l’erogazione, inclusi gli arretrati, è anche possibile presentarsi spontaneamente presso i servizi sociali.
Il primo appuntamento con i servizi sociali
Le famiglie beneficiarie dell’Adi, come noto, hanno l’obbligo di presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale (Pad). Il termine, spiega l’Inps, è comunicato alle famiglie tramite la piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).
Per le domande presentate fino al 29 febbraio, il ministero del lavoro ha disposto che tale termine decorre dalla comunicazione dell’Inps ai servizi sociali dei nuclei beneficiari. Dal 1° marzo 2024 il termine decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PaD).
Per le domande presentate tra dicembre 2023 e gennaio 2024, in pagamento da gennaio 2024, tale termine ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio. Pertanto, spiega l’Inps, dal 25 maggio 2024 sono iniziati a scadere i 120 giorni per presentarsi al primo appuntamento ai servizi sociali.
Di conseguenza, a partire dal mese successivo (cioè da giugno) sono applicate le prime sospensioni del sussidio in caso di mancata presentazione del nucleo familiare.
La convocazione
La convocazione, di regola, dovrebbe essere effettuata direttamente dagli stessi servizi sociali che, a tal fine, dispongono degli elenchi delle famiglie beneficiarie con l’indicazione della data di decorrenza dei 120 giorni. La convocazione, pertanto, dovrebbe avvenire prima della scadenza del termine.
L’Inps spiega, tuttavia, che se il servizio sociale non ha convocato il nucleo familiare e nessun componente del nucleo si è presentato spontaneamente il beneficio viene posto in sospensione. In tale eventualità la presentazione successiva al termine (spontanea, tramite convocazione o presentazione di un giustificato motivo per la mancata presentazione) consente di regolarizzare l’adempimento e riprendere i pagamenti con corresponsione anche delle mensilità arretrate.
Se la convocazione, invece, è stata inviata ed il nucleo familiare non si presenta senza giustificativo motivo decade dall’Adi.
Qualora la mancata presentazione della famiglia sia dovuta a giustificato motivo, il contatore di 120 giorni è azzerato e riavviato, con obbligo per i servizi sociali di convocare la famiglia entro termini congrui, tenuto conto della giustificazione, senza dovere aspettare la successiva scadenza.
La successiva scadenza
L’Inps ricorda, inoltre che, successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i servizi sociali ogni 90 giorni (gli attivabili al lavoro, invece, devono presentarsi entro lo stesso termine presso il Centro per l’Impiego) e che anche in tal caso la mancata presentazione comporta la sospensione del sussidio. La presentazione successiva al 90° giorno consente, tuttavia, la ripresa dei pagamenti e l’erogazione degli arretrati in precedenza sospesi.
Dall’obbligo di presentazione ai servizi sociali sono esentati gli ultra 60enni, i disabili componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell’ambito di tali percorsi.
Tale esclusione, ricorda l'Inps, non si applica ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità che siano unico componente adulto in un nucleo con minorenni tenuti all’obbligo scolastico. Questi ultimi, infatti, sono soggetti all’obbligo di sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale (PaIS) e all’obbligo di monitoraggio e conferma della propria posizione da effettuarsi presso i Servizi sociali o gli Istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.
Documenti: Messaggio Inps 2132/2024