Assegno di Inclusione, Monitoraggio più flessibile
I chiarimenti in una Faq del Ministero del Lavoro. Anche gli incontri con i servizi sociali o i servizi per l'impiego valgono ai fini della verifica trimestrale, cioè ogni 90 giorni, necessaria per la conservazione del diritto all'assegno d'inclusione.
Più facile il rispetto dell’obbligo di monitoraggio dell'Adi. Anche, gli incontri con i servizi sociali o i servizi per l'impiego effettuati, rispettivamente, nell'ambito del patto per l'inclusione sociale (Pais) o nell'ambito del patto di servizio personalizzato (Psp), valgono ai fini della verifica trimestrale, cioè ogni 90 giorni (c.d. monitoraggio), necessaria per la conservazione del diritto all'assegno d'inclusione. Lo rende noto il ministero del lavoro nell'ultimo aggiornamento delle Faq online.
Gli incontri
Come noto tra i requisiti per percepire l'Adi, dopo aver presentato la domanda sul sito Inps, occorre procedere alla sottoscrizione del cd. patto di attivazione digitale (Pad) del nucleo familiare e poi presentarsi (entro i successivi 120 giorni) presso i servizi sociali per la valutazione multidimensionale del bisogno.
L'analisi preliminare può avere come esito la sottoscrizione, obbligatoria oppure volontaria, del patto per l'inclusione sociale (Pais) curato dai servizi sociali. I componenti d'età tra 18 e 59 anni, senza cause di esclusione (quali occupazione, frequenza di un corso di studi, carichi di cura, disabilità, malattia oncologica, titolarità di pensione diretta, inserimento nei percorsi di protezione per violenza di genere) sono tenuti all'attivazione lavorativa definita nel patto di servizio personalizzato con i centri per l'impiego. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari di Adi devono presentarsi presso i servizi sociali oppure presso un patronato, per aggiornare la propria posizione (c.d. monitoraggio).
Ebbene al Ministero è stato chiesto di chiarire se gli incontri dei beneficiari di Adi con i servizi sociali o con i servizi per l'impiego, realizzati nell'ambito del Pais o del Psp, valgono anche ai fini del monitoraggio. Il Ministero risponde positivamente, precisando che gli incontri sono validi anche ai fini del monitoraggio ogni 90 giorni; pertanto, a seguito d'incontro, il contatore è azzerato e l'incontro successivo dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni.
Sanzioni
Il Ministero ricorda, inoltre, che la mancata presentazione ad una convocazione da parte dei servizi sociali o dei servizi per il lavoro, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio per tutto il nucleo familiare. In assenza di convocazione, in caso di mancato incontro entro i termini, l'INPS sospenderà il pagamento del beneficio dal mese successivo.
La sospensione verrà annullata, senza impatto sul regolare pagamento del beneficio, in caso di segnalazione all’INPS dell’avvenuto incontro entro il 20 del mese successivo a quello della sospensione della misura. In ogni caso, l’erogazione del beneficio verrà riattivata a seguito dell’avvenuto incontro, includendo le eventuali mensilità arretrate.