Assegno di ricollocazione esteso anche ai lavoratori in CIGS dal 2018
Alla novità viene abbinata l'esenzione Irpef delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo per il lavoratore e uno sgravio contributivo per il datore di lavoro che assume.
I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili potranno richiedere all’ANPAL , entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione anticipata dell’assegno di ricollocazione - spendibile in costanza di CIGS - al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro da parte delle agenzie di collocamento.
Come noto, nella normativa fino ad ora vigente, l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione - introdotto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - può essere richiesto solo dai soggetti disoccupati da almeno 4 mesi e beneficiari di trattamento di disoccupazione. L'assegno consiste in un importo che può essere "speso" dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. L'assegno non viene erogato all’utente, ma all'operatore suddetto. Con la novella della legge di bilancio 2018, in sostanza, anche i lavoratori destinatari di CIGS potranno, a seguito della stipula di un accordo sindacale, avvalersi dei servizi di assistenza per la ricerca di un nuovo impiego prima ancora della conclusione del rapporto.
Le caratteristiche
Il numero degli assegni di ricollocazione non può superare i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione o di crisi e la durata del servizio corrisponde a quella stabilita per la causale della CIGS e comunque non può essere inferiore a sei. Il servizio è altresì prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento CIGS, l'intero ammontare dell'assegno. Per la particolare rilevanza che assume l’istituto, ai lavoratori ammessi all’assegno di ricollocazione in costanza di CIGS non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. L'accordo sindacale può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 12, del D.Lgs. n. 150/2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'art, 118 della legge n. 388/2000.
Gli incentivi per il lavoratore
La legge di bilancio, al fine di valorizzare il nuovo istituto, introduce inoltre specifiche agevolazioni sia per i lavoratori che per i datori di lavoro che sviluppino rinnovata occupazione attraverso la ricollocazione in costanza di CIGS. Il lavoratore che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore (la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del soggetto datoriale da cui dipende) beneficerà dell’ esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (si tratta cioè delle somme corrisposte dal datore a titolo di incentivo all'esodo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro), entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ed avrà diritto alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% della CIGS che gli sarebbe stata altrimenti corrisposta.
Lo sgravio per il datore di lavoro
In favore del datore di lavoro che assume un soggetto titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale ed in carico al servizio di assistenza intensiva, viene previsto uno sgravio contributivo temporaneo, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali a carico del datore per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La misura della riduzione non può superare un determinato limite, stabilito in 4.030 euro su base annua e annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La durata massima della riduzione è pari a 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; qualora, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi. L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati (dunque non ha effetti negativi sulla determinazione della misura del trattamento pensionistico degli assunti).