Assegno Unico, Ok alla maggiorazione anche ai genitori in Naspi e pensionati
Genitori Separati
In tali casi l'AUU spetta in pari misura salvo i genitori stabiliscano di attribuirlo interamente ad uno dei due. Ciò in quanto si presume che entrambi hanno la responsabilità genitoriale o l'affidamento condiviso dei figli.
A questa regola c'è un'eccezione. In caso di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale stabilito dal giudice o per accordo tra le parti in sede di separazione o divorzio, l'assegno deve essere erogato al 100% al genitore che ha in via esclusiva la responsabilità genitoriale. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
In tali situazione il genitore dovrà, quindi, optare, al momento della domanda, per l'erogazione dell'AUU al 100%.
Figli Maggiorenni che lavorano
Sui criteri di concessione dell'assegno al figlio maggiorenne sino a 21 anni che svolge un'attività lavorativa convivente con il/i genitore/i fa l'Inps spiega che fa sempre parte del nucleo familiare ai fini ISEE se possiede un reddito annuo complessivo lordo inferiore ad 8.000€ nell'anno della domanda di AUU. A prescindere dal «carico fiscale».
Se non convive, invece, occorre pure accertare il requisito del «carico», condizione che, spiega l'Inps, si intende soddisfatta se nel secondo anno solare antecedente la domanda, il reddito complessivo lordo non sia superiore alla soglia di 4.000€. Per i figli disabili resta inteso che sia il vincolo anagrafico che quello di reddito di 8.000€ non si applica.
Raggiungimento della maggiore età
Il figlio che raggiunge la maggiore età successivamente all'inoltro della domanda (del genitore) può sostituirsi al genitore presentando una domanda autonoma per conto proprio ottenendo la liquidazione della quota di assegno a lui spettante.
Se non lo fa (e quindi il genitore continua a ricevere l'assegno unico anche per la quota del maggiorenne) per garantire la prosecuzione del pagamento il genitore dovrà integrare la domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo indicando che il figlio si trova in una delle condizioni che consentono l'erogazione dell'assegno sino al 21° anno (es. prosecuzione della formazione).
L'Inps effettuerà una nuova istruttoria con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).
Documenti: Messaggio Inps 1714/2022
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