Assistenza Domestica Familiare, Per la Consulta vanno ampliate le tutele
L'avvertimento della Corte Costituzionale è rivolto al legislatore affinché delinei i contorni della figura del cd. caregiver e delle relative tutele.
E’ il legislatore a dover operare una revisione organica delle tutele a favore dei soggetti che prestano assistenza a soggetti in condizione di non autosufficienza e/o disabilità. E’ il monito contenuto nella sentenza n. 202 della Corte Costituzionale depositata oggi (redattrice la giudice Maria Rosaria San Giorgio) con la quale ha dichiarato inammissibile la questione volta ad applicare l’assicurazione infortuni domestici (di cui all’articolo 6 della legge n. 493/99) anche ad eventi verificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l’abitazione di «stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica».
La Corte Costituzionale, infatti, pur condividendo i rilievi sollevati nell’ordinanza di rimessione della Corte d’Appello di Salerno non può estendere motu proprio la cornice della tutela per la molteplicità delle soluzioni praticabili e dei contesti assicurabili pur considerando «ineludibile un intervento del legislatore per individuare gli strumenti e le modalità migliori per fruire di tali prestazioni».
La questione
Riguardava la concessione della rendita da infortunio domestico e dell’assegno funerario chiesta dal marito di una donna morta per un incidente verificatosi nell’abitazione dei genitori, dove si era recata per prestare assistenza. L’Inail aveva negato la tutela in quanto l’infortunio era avvenuto al di fuori del perimetro della dimora del nucleo familiare (abitazione principale e pertinenze), ipotesi non contemplata dall’articolo 6 della legge n. 493/1999 recante «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici».
La Corte D’appello di Salerno, nell’ordinanza di rimessione, sospettava l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non ha incluso «gli altri immobili di civile abitazione nei quali le suddette attività vengano prestate in favore di stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica».
La decisione
Nella sentenza si afferma che l’estensione della copertura assicurativa auspicata dall’ordinanza di rimessione richiederebbe una riforma di sistema, inibita alla Corte e rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. Essa implicherebbe, infatti, una molteplicità di soluzioni praticabili quanto a soggetti e contesti assicurabili, all’esigenza di evitarne un utilizzo fraudolento, alla valutazione dell’operatività dell’ampliamento nella logica assicurativa di un sistema guidato dall’applicazione del metodo della capitalizzazione dei contributi.
Il piano sul quale opera l’assicurazione contro gli infortuni domestici, ha sottolineato la Corte, è, infatti, quello dello strumento assicurativo a tutela di posizioni previdenziali insorte in ambito domestico-familiare, e non già quello delle politiche di welfare statale, volte a tutelare il benessere della popolazione, anche attraverso il sostegno dei caregivers, impegnati in modo gratuito in favore delle persone non autosufficienti.
In altri termini non sarebbe possibile per la Corte estendere la tutela dell’assicurazione contro gli infortuni domestici, in generale, alla ben più ampia categoria dei cd. caregivers in assenza, tantomeno, di un intervento legislativo che ne abbia definito gli esatti contorni (la Corte ipotizza, ad esempio, l’istituzione di un registro pubblico per evitarne l’eccessiva proliferazione e un utilizzo fraudolento). All’allargamento della platea dei destinatari dovrebbe, peraltro, conseguire l’incremento del premio versato in una misura che avrebbe l’effetto di scardinare gli equilibri tra entrate ed uscite in un sistema guidato, nella gestione finanziaria, dall’applicazione del metodo della capitalizzazione dei contributi.
Il monito
Tuttavia, conclude la sentenza, la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell’aiuto rende necessario un forte richiamo al legislatore affinché la rete sociale sia «rinsaldata attraverso l’individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni di cui si tratta».