Bonus Bebe', Dal 2020 il beneficio spetta a prescindere dal reddito
L'Inps fornisce le istruzioni attuative della misura rimodulata dal 1° gennaio 2020 con la Legge di Bilancio. Il beneficio potrà essere riconosciuto anche in assenza di attestazione ISEE.
Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 26/2020 pubblicata ieri nella quale l'Istituto detta le regole applicative del cd. bonus bebe' dopo le modifiche apportate dall'articolo 1, co. 340 e 341 della legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) con riferimento alle nascite o adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
L'identikit della misura
L'articolo 1, co. 340 e 341 della legge 160/2019 ha, infatti, rinnovato il bonus con riferimento ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sempre esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione (dunque dura massimo un anno, contro i tre anni previsti al momento del debutto della misura nel 2015). La vera novità di quest'anno è però la rimodulazione delle somme spettanti con l'estensione anche alle famiglie con redditi alti, con la conseguente universalizzazione della misura. Queste le nuove fasce:
1) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
2) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
3) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.
Resta ferma la maggiorazione del 20% del beneficio per nascite o adozioni/affidamenti preadottivi successivi al primo figlio. In tal caso la misura spettante risulterà rispettivamente pari a 192 euro, 144 euro e 96 euro mensili a seconda del valore assunto dall'ISEE minorenni.
Eventi dal 2020
Va ribadito che la nuova disciplina si applica con riferimento agli eventi (nascita / adozioni) avvenuti dal 1° gennaio 2020; se l'evento si è verificato nel 2019 il bonus spetta secondo la precedente normativa che, come noto, richiedeva il mancato superamento di un ISEE pari a 25mila euro.
Erogazione anche in assenza di ISEE
L'Inps spiega, pertanto, che con riferimento alle nascite/adozioni o affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 il beneficio potrà essere concesso nella misura minima (80/96 euro al mese) anche in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.).
In tale eventualità può accadere che la DSU venga presentata successivamente alla domanda del beneficio. Ebbene in tal caso il richiedente potrà ottenere l'integrazione della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido. Ad esempio se la domanda è presentata a febbraio con riferimento ad un nascita avvenuta nel mese di gennaio e la DSU viene presentata a giugno da cui risulti un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro, il richiedente avrà diritto all'integrazione del beneficio dal mese di giugno, per i mesi precedenti resterà fermo l’importo minimo (80 euro o 96 euro).
Stessa sorte se l'ISEE sia stato rilasciato al momento della domanda del beneficio ma presenti omissioni e/o difformità da regolarizzare: nelle more della regolarizzazione l'Inps liquiderà il beneficio nella misura minima (80 o 90 euro al mese). In esito alla regolarizzazione l'Inps riconoscerà l'integrazione del beneficio (ove l'ISEE attesti un reddito che dia diritto ad un importo superiore) retroattivamente, cioè anche con riferimento alle mensilità antecedenti la regolarizzazione. La possibilità di ottenere l'erogazione del beneficio anche in assenza di una DSU o di una DSU con omissioni o difformità è conseguenza dell'universalizzazione del sostegno dal 1° gennaio 2020.
Parti gemellari
Per i parti gemellari l'Inps conferma che la maggiorazione, se si tratta di primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), è riconosciuta in favore di tutti i gemelli meno uno (ad esempio in caso di tre gemelli il bonus sarà erogato nella misura maggiorata per due e nella misura ordinaria per uno); se non si tratta di primo evento (cioè se il genitore ha già uno o più figli) la maggiorazione è riconosciuta per tutti i gemelli. Stesso discorso vale nei casi di adozioni plurime cioè ove i genitori procedano all'adozione contestuale di più minorenni.
Documenti: Circolare Inps 26/2020