Bonus Psicologo spendibile sino al 7 aprile 2025
I chiarimenti in un documento dell’Inps in merito alla misura di sostegno psicologico. In presenza di fondi non utilizzati entro la scadenza possibile il «ripescaggio» delle domande non accolte nella prima fase.
Possibile il «ripescaggio» delle domande non accolte per la fruizione del bonus psicologo. Chi ha ricevuto la notifica dell'Inps, su internet, di domanda «non accolta provvisoria», infatti, potrà ancora ottenere il contributo nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse o nel caso in cui non venissero utilizzate le risorse assegnate, nel rispetto della graduatoria regionale o provinciale. Lo spiega, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 2976/2024.
Il sostegno
La misura, rifinanziata con la Legge di bilancio 2023 e disciplinata dal decreto interministeriale Salute-Economia del 24 novembre 2023, viene erogata a domanda ai cittadini in possesso di specifici requisiti e condizioni, tra cui la residenza in Italia e un Isee, in corso di validità, fino a 50.000 euro. La domanda si poteva presentare entro lo scorso 31 maggio 2024 e può valere: 1.500 euro (misura massima), se l'Isee non arriva a 15mila euro; 1.000 euro se l'Isee è superiore a 15mila, ma non a 30mila euro; 500 euro se l'Isee supera i 30mila euro, ma non i 50mila euro. Il bonus, se riconosciuto, spetta per ciascun beneficiario per cui teoricamente possono fruirne singolarmente anche più componenti dello stesso nucleo familiare.
Con messaggio n. 2584/2024 l'Inps ha comunicato la fine delle attività istruttorie delle domande per l'anno 2024, sui fondi 2023, e la definizione delle graduatorie distinte in regioni e province autonome di residenza. I cittadini, spiega ora l’Inps, possono verificare la propria situazione tra i seguenti stati-domanda:
- «accolta»: riconoscimento dell'intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni dall'11 luglio 2024 (quindi entro il 7 aprile 2025);
- «parzialmente accolta»: ultimo di ogni graduatoria regionale o delle province autonome, il bonus è riconosciuto in misura parziale fino a concorrenza delle risorse assegnate;
- «non accolta provvisoria»: non è assegnato alcun importo per incapienza delle risorse messe a disposizione. Tuttavia, resta ancora possibile ricevere il contributo, nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse.