Bonus Rosa anche in caso di trasformazione del contratto a termine
I chiarimenti in un documento dell'INPS. E' possibile usufruire dell'incentivo per 18 mesi anche in caso di trasformazione di un contratto a termine non agevolato.
Bonus Rosa
L'agevolazione si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo nonché le Ipab e le aziende pubbliche. Spetta sulle assunzioni effettuate negli anni 2021 e 2022 a tempo indeterminato o a termine, nonché in caso di trasformazione di un rapporto da termine a tempo indeterminato. Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro intermittente, il lavoro occasionale, i rapporti di lavoro di apprendistato nonché i rapporti di lavoro domestici. L'agevolazione consiste nello sgravio del 100% dei contributi dovuti dai datori di lavoro (fino a 6 mila euro annui) entro un limite massimo di sei mila euro annui, per la durata di 12 mesi se l'assunzione è a termine ovvero di 18 mesi se è a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato.
Il requisito dello svantaggio
L'incentivo riguarda esclusivamente le donne definite "svantaggiate" ai sensi dell'art. 4 della legge n. 92/2012 posto che la misura si configura come una estensione di tale beneficio. Di conseguenza l'agevolazione interessa: a) le donne con almeno 50 anni d'età e disoccupate da oltre 12 mesi; b) le donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili a finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Ue, prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi; c) le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi; d) le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti e occupate).
Trasformazione a maglie larghe
Con il messaggio n. 1421/2021 l'INPS spiega che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato e che, in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro. In tal caso l'accertamento del requisito di "svantaggio" va effettuato alla data di trasformazione. Se, invece, la trasformazione riguarda un contratto a termine agevolato l'incentivo spetta per 18 mesi dalla data di assunzione e l'accertamento del requisito di "svantaggio" deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Infine, l'Inps ribadisce che l'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a termine, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Documenti: Messaggio Inps 1421/2021