Brexit, Distacchi validi anche oltre il 31 dicembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo l'entrata in vigore (provvisoria) dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito. Per i nuovi distacchi la durata massima è di 24 mesi. Salvi quelli in corso al 31 dicembre 2020.
Distacchi sino a 24 mesi
Similmente alla legislazione comunitaria il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (parte integrante del TCA), prevede per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi. La norma si applica anche all'Italia e per l'intera validità del protocollo, cioè dal 1° febbraio 2021 per 15 anni successivi all'entrata in vigore dello stesso, atteso che il nostro paese ha espresso la volontà di avvalersi di tale facoltà.
Diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa comunitaria, le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nel Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non prevedono più la possibilità di prolungare la durata ordinaria del distacco (24 mesi), né di stipulare, in determinati casi e a determinate condizioni, accordi in deroga alle norme generali previste in materia di determinazione della legislazione applicabile. I nuovi distacchi, pertanto, avranno durata massima di 24 mesi.
Distacchi a cavallo del periodo di transizione
Per i cittadini dell'UE che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) restano valide, invece, in toto le regole comunitarie vigenti al 31.12.2020 fintantoché continuino a trovarsi senza soluzione di continuità in tale situazione. Ciò significa che i cittadini italiani distaccati in Regno Unito alla predetta data restano assoggettati alla legislazione italiana anche se il distacco si protrae oltre il 31.12.2020.
Al riguardo, l'INPS spiega che è confermata la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020 con la possibilità, peraltro, alla scadenza del periodo certificato, di richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità nei limiti complessivi di 24 mesi di distacco ininterrotto (comprendendo anche i periodi ante 2021). E' fatta salva anche la possibilità di estendere (oltre i 24 mesi) la durata del distacco mediante la stipula di un accordo in deroga ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004. Così come restano valide sino alla naturale scadenza eventuali proroghe di distacco autorizzate entro il 31 dicembre 2020 ai sensi del citato articolo 16 ed in corso di esecuzione alla predetta data.
Certificazioni
L'Inps spiega, infine, che per tutto il periodo transitorio, continueranno ad essere utilizzati i documenti portatili A1 per le certificazioni sulla legislazione applicabile e che continuerà ad utilizzare le attuali modalità di scambio dei dati.
Documenti: Circolare Inps n. 71/2021