Cassa Covid, La sanatoria riapre i conguagli per i datori di lavoro
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Le aziende saranno tenute all'invio dei flussi regolarizzativi entro il 31 marzo 2022 se sono state già definite le note di rettifica dall'INPS.
La sanatoria dei termini per la presentazione delle domande di Cassa Covid-19 riapre anche la facoltà di conguagliare nei flussi contributivi (Uniemens) i trattamenti anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.
Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4624/2021 in cui spiega che eventuali conguagli riferiti ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 rientranti nella sanatoria di cui all'articolo 11-bis del dl n. 146/2021 convertito con legge n. 215/2021 potranno essere esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021 e saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva. La sanatoria, si ricorda, è stata già regolata nel messaggio INPS n. 4580/2021.
Il nuovo documento di prassi riguarda i soli trattamenti di CIGO, ASO, CIGD per le aziende plurilocalizzate e CISOA (ad eccezione degli impiegati) con causale emergenziale anticipati dal datore di lavoro ai propri dipendenti (per la CIGD il pagamento avviene direttamente dall'INPS).
Due le situazioni in cui possono trovarsi le aziende grazie alla sanatoria. Se non hanno mai effettuato il conguaglio possono presentare la domanda di Cassa Covid entro il 31 dicembre 2021 e conguagliare gli importi con le consuete modalità in uso nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021 (la cui denuncia va presentata entro il 31 gennaio 2022).
Se il conguaglio è stato effettuato oltre la data di scadenza originaria (es. l'azienda ha presentato la domanda di Cassa Covid oltre i termini ed è stata conseguentemente respinta) la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale generando una nota di rettifica. Ebbene l'Inps spiega che le note di rettifica non ancora definite verranno ricalcolate in automatico con il riconoscimento del conguaglio spettante. Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il 31 marzo 2022 all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.