Cassa Covid sino al 31 marzo 2022 per le «imprese strategiche»
Prime istruzioni INPS in merito alla proroga della Cassa COVID-19 per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale fissata dal dl n. 4/2022 (cd. «decreto sostegni ter»).
Via libera dell'INPS alla proroga della Cassa COVID-19 per le cd. imprese di rilevante interesse strategico nazionale. L'ammortizzatore sociale potrà, infatti, coprire anche le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa riconducibili all'emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 816/2022 in attuazione dell'articolo 22 del dl n. 4/2022 (cd. «decreto sostegni ter»). Si tratta dell'unica Cassa Covid in vigore dopo il 31 dicembre 2021 quando sono scaduti tutti gli interventi emergenziali (sostituiti dalla riforma degli ammortizzatori sociali).
Rilevante interesse strategico
La proroga si riferisce ad una analoga misura introdotta dal dl n. 103/2021 in favore delle imprese di rilevante interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, aveva riconosciuto 13 settimane di Cigo Covid fruibili dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ai lavoratori in forza al 21 luglio 2021 in deroga alla normativa generale che, invece, aveva soppresso dal 1° luglio 2021 il ricorso all'ammortizzatore emergenziale per il settore industriale.
L'articolo 22 del dl n. 4/2022 proroga la Cigo Covid ai predetti datori di lavoro sino al 31 marzo 2022 per un massimo di ulteriori 13 settimane (in aggiunta a quelle eventualmente già fruite in precedenza, per un totale di 26 settimane). L'intervento riguarda i lavoratori in forza al 27 gennaio 2022 e, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovrebbe interessare circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal.
Domande
L'Inps spiega che i datori di lavoro possono presentare domanda - anche in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati - entro il 31 marzo 2022 se hanno ad oggetto periodi di sospensione o riduzione dell'attività anteriori al 28 febbraio 2022. Se i periodi di sospensione/riduzione ricadono nel mese di marzo 2022 le domande vanno inoltrate entro il 30 aprile 2022. Per la presentazione delle istanze è stata istituita la causale "COVID-19 - Dl 4/2022". I datori di lavoro che abbiano utilizzato la CIGO (non Covid) per tali situazioni possono convertire i periodi in cassa Covid richiedendo l'annullamento delle istanze già presentate prima di inoltrare la nuova domanda.
La causale Covid, come noto, consente alle aziende di non pagare il contributo addizionale e di non computare il trattamento emergenziale ai fini del raggiungimento dei limiti di durata delle integrazioni salariali ordinarie.
Divieto di licenziamento
Ai datori di lavoro che presentano la domanda di accesso resta preclusa, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2022, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966.
Come previsto dalla precedente normativa anticovid tali sospensioni e preclusioni non trovano, tuttavia, applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo (art. 2112 Codice Civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In quest'ultimo caso al lavoratore è concessa la naspi ed il datore di lavoro dovrà versare il ticket licenziamento.
Documenti: Messaggio Inps 816/2022