Cassa Integrazione, Adeguato il Fondo di Solidarietà della Provincia di Bolzano
Chiarimento Inps dopo l’adeguamento del Fondo Bilaterale delle Provincia Autonoma di Bolzano alla legge n. 234/2021 in materia di ammortizzatori sociali. Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo anche per le aziende che impiegano meno di cinque dipendenti.
Il Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano subentra al FIS nell’erogazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria nelle aziende del settore che impiegano fino a cinque dipendenti. Dalla competenza ottobre 2023 sono riviste, inoltre, le aliquote di contribuzione al Fondo: 0,50% per i datori che impiegano sino a cinque dipendenti; 0,8% per quelli che impiegano mediamente più di cinque dipendenti. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3641/2023.
La novità segue la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro contenuta nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021). La riforma, tra l’altro, ha esteso dal 1° gennaio 2022 le tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore di tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda. Nei settori presso cui erano stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali la tutela è stata assicurata, nelle more dell’adeguamento degli stessi, dal Fondo di integrazione salariale gestito dall’INPS.
Tutele estese
Con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 22 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è stato adeguato alla legge n. 234/2021. Di conseguenza anche le imprese che rientrano nel perimetro di applicazione del Fondo e che impiegano un numero di dipendenti inferiore a cinque, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, possono fruire dell’«Asi», l’assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie e non sono più soggetti al Fis.
L'Inps spiega che le prestazioni del Fondo vengono estese anche ai lavoratori a domicilio e a coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo, è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.
Contribuzione
Il decreto ha rimodulato, inoltre, l’aliquota ordinaria di contribuzione declinandola secondo il relativo requisito dimensionale del datore di lavoro. Dalla mensilità di «competenza ottobre 2023» i datori di lavoro in questione saranno, inoltre, tenuti a versare al Fondo un contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore ed un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori per il quale sussiste l’obbligo contributivo, compresi i dirigenti, in luogo del contributo di finanziamento del FIS. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti il contributo è pari allo 0,8% (due terzi a carico del datore ed un terzo a carico del lavoratore).