Cassa Integrazione, Al via le domande per i dipendenti degli studi professionali
I chiarimenti in una nota dell'INPS. Al via la presentazione delle istanze per la cassa integrazione a partire dalle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa a partire dal 5 maggio 2021.
Via libera alla presentazione delle istanze di Assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti degli studi professionali che rientrano nel nuovo perimetro di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3240/2021 ad integrazione delle indicazioni già fornite con la Circolare n. 77/2021 lo scorso maggio.
Il fondo
Il Fondo, come noto, è stato istituito con il D.I. n. 104125/2019 con il fine di estendere ai dipendenti dei datori di lavoro del settore attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela a sostegno del reddito (il cd. assegno ordinario), in costanza di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.
Domande al Via
Per legge la presentazione delle domande (da parte dei datori di lavoro) va effettuata entro 15 giorni decorrenti dalla data di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Questo termine è da intendersi ordinatorio e, pertanto, se spira non si verifica una decadenza ma l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
Dato che la nomina del Comitato amministratore del Fondo è avvenuta il 20 maggio 2021 le prestazioni di assegno ordinario erogate dal nuovo Fondo di Solidarietà possono essere riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021 (cioè 15 giorni prima dell'entrata in vigore del Fondo). Per gli eventi precedenti la domanda andava presentata al FIS.
Ebbene al fine di neutralizzare il ritardo nella diffusione delle istruzioni attuative l'INPS spiega che per le domande riferite ai periodi di sospensione/riduzione intervenuti tra il 5 maggio ed il 28 settembre 2021 (data di pubblicazione del messaggio) il termine di 15 giorni decorre dal 28 settembre (c'è tempo, quindi, sino al 13 ottobre 2021). Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 29 settembre 2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Anche per la causale COVID
Dal 29 settembre 2021 anche la domanda per l'assegno ordinario con causale COVID-19 dovrà essere presentata al nuovo fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali (e non più al FIS) dai datori di lavoro in questione. Ciò in ragione della previsione contenuta nell’articolo 50-bis, comma 10, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Modalità
La domanda può essere inoltrata online, sul sito istituzionale dell'INPS, dai datori di lavoro o dai loro consulenti accedendo al servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.
Documenti: Messaggio Inps 3240/2021