Cassa Integrazione, Come si ottiene dall'Inps l'anticipo del 40%
I chiarimenti in un documento dell'Ente previdenziale. L'anticipo riguarderà solo le istanze per le quali è stato chiesto il pagamento diretto all'Inps dal datore di lavoro.
L'anticipo vale il 40% dell'integrazione salariale
Le indicazioni dell'ente previdenziale riguardano il pagamento delle integrazioni salariali stabilite dal Decreto Cura Italia (Dl 18/2020) come successivamente modificate dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) e da ultimo dal più recente DL 52/2020. L'impianto normativo prevede per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, all'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga con una causale specifica (COVID-19) in deroga ai vincoli e alle condizioni stabilite dalla normativa tradizionale sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Nel dettaglio la durata dell'intervento di integrazione salariale può raggiungere un massimo 14 settimane (9 originariamente previste dal DL 18/2020 più altre 5 riconosciute con il Dl 34/2020) per il periodo temporale compreso tra il 23 Febbraio ed il 31 Agosto 2020 più ulteriori 4 settimane fruibili nei mesi settembre e ottobre (per un totale complessivo di 18 settimane). Le imprese, tuttavia, che abbiano interamente esaurito le 14 settimane possono richiedere le ulteriori 4 settimane di integrazione salariale anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 fermo restando che la durata dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
Il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) ha introdotto la possibilità, nel caso di pagamento diretto della cassa integrazione da parte dell'Inps, di chiedere anche un anticipo pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale. La novità, valida per tutte i tipi di cassa integrazione (Cigo, Cigd e Asso) si applica esclusivamente alle domande presentate dal 18 giugno (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto Rilancio), nonché, limitatamente alla Cigd, con riferimento esclusivo alle domande di periodi successivi alle prime nove settimane o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse (tre mesi aggiuntivi di CIGD oltre a quelli sopra stabiliti) e nelle Regioni delle c.d. zone gialle (quattro settimane aggiuntive di CIGD oltre a quelli sopra indicati). In via eccezionale l'anticipazione può essere applicata anche alle domande presentate prima del 18 giugno, autorizzate dall'Inps, se il datore di lavoro non ha ancora presentato il mod. SR41 (ad esempio, perché la predisposizione di tale modello risulti particolarmente complessa).
Domande entro il 3 luglio
Il pagamento anticipato è subordinato alla presentazione all'Inps della domanda di CIGO, CIGD o Assegno ordinario da parte del datore di lavoro (o del suo intermediario abilitato) attraverso i consueti canali previsti per l'integrazione salariale entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, la domanda va presentata entro 15 giorni, quindi entro il 3 luglio. Nel momento della presentazione della domanda il richiedente deve chiedere il pagamento diretto della prestazione a carico dell'Inps; a quel punto in procedura sarà contestualmente optare per l’anticipazione del 40% fornendo all'ente previdenziale una serie di dati, tra cui Iban dei lavoratori interessati e ore di cassa integrazione o assegno ordinario per ogni lavoratore. Il pagamento dell'anticipo avverrà entro 15 giorni dal ricevimento delle domande direttamente sui conti corrente dei lavoratori beneficiari (senza necessità di presentare i modelli “AP03”, “AP04”, “SR163” e “SR185” per dimostrare la correttezza delle coordinate bancarie) a prescindere, peraltro, dall'autorizzazione della domanda.
L'anticipazione è pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato entro i massimali stabiliti dalla legge per le integrazioni salariali che per l'anno 2020 sono pari a 1.199,72€ per Cigo, Cigs e Assegno ordinario e a 1.727,41€ per l'Assegno ordinario erogato dal Fondo Credito.
Il saldo
Per consentire il versamento del saldo della cassa integrazione il datore di lavoro deve inviare all'Inps il modello SR41, secondo le modalità ordinarie, entro la fine del mese successivo al termine del periodo d'integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione il termine è rinviato al 17 luglio (30 giorni dall'entrata in vigore del dl n. 52/2020) se tale data è posteriore al termine ordinario. Decorsi i termini il pagamento della cassa e gli oneri connessi sono considerati a carico del datore di lavoro inadempiente e, di conseguenza, le somme erogate ai lavoratori dall'Inps a titolo di anticipo saranno considerate indebite e recuperate. Il datore di lavoro dovrà rispondere del pagamento anche degli importi anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo; degli importi anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale nonché delle istanze respinte, annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.
Documenti: Circolare Inps 78/2020