Cassa integrazione COVID-19, Termini posticipati al 15 novembre
Le indicazioni in un documento dell'Inps dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl "Ristori Bis". Coinvolti i trattamenti di cassa integrazione con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa nel mese di agosto 2020.
Si tratta della terza modifica normativa nel giro di tre mesi in materia di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, aveva già differito al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati) che, in applicazione dei commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, si collocavano rispettivamente nei mesi di luglio e di agosto 2020 (cfr: messaggio inps 3729/2020).
Il Dl n. 149/2020 differisce ulteriormente al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. In definitiva le domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020 potranno essere inoltrate con successo all'Inps sino al 15 novembre 2020. Restano fermi, invece, i termini ordinari con riferimento ai periodi di integrazione salariale dal mese di settembre in poi.
Documenti: Messaggio Inps 4222/2020