Cassa Integrazione, Ecco la mappa dei nuovi sostegni
I primi chiarimenti sulla riforma della legge di bilancio in un documento dell'INPS. I fondi di solidarietà bilaterali ed il FIS erogheranno l'Assegno di integrazione salariale sia per le causali ordinarie che straordinarie purché l'organico aziendale non superi i 15 dipendenti. Oltre gli iscritti FIS riceveranno la CIGS e l'AIS coprirà le sole causali ordinarie.
Prendono forma i nuovi ammortizzatori sociali coniati dalla legge di bilancio. Dal 1° gennaio 2022 tutti i datori di lavoro non coperti dalla CIGO e che impiegano anche solo un dipendente dovranno assicurarsi al fondo di integrazione salariale (cd. FIS) o ad uno dei Fondi bilaterali alternativi (preesistenti al Jobs Act) oppure ad uno dei nuovi Fondi neo-costituiti dopo il 2015 (i cd. FSB).
In caso di sospensione o interruzione dell'attività entrambi i fondi erogheranno l'assegno di integrazione salariale (AIS) sia per le causali ordinarie (es. interruzione temporanea dell'attività) sia per le causali straordinarie (es. crisi aziendale). Oltre i 15 dipendenti gli iscritti al FIS riceveranno la CIGS mentre i FSB erogheranno l'AIS alle medesime causali e durate della CIGS.
Lo rende noto, tra l'altro, la Circolare n. 18/2022 pubblicata l'altro giorno con la quale l'Istituto fornisce le prime istruzioni sulla complessa riforma contenuta nella legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Le coordinate
In primo luogo la riforma ha esteso la cassa integrazione ai datori non soggetti alla CIGO (es. commercio e servizi). Questa estensione dal 1° gennaio 2022 va assolta dai datori di lavoro tramite uno dei fondi di solidarietà bilaterali (FSB) esistenti o da costituire oppure, in mancanza, attraverso il Fondo di integrazione salariale (FIS). Gli obblighi di iscrizione scattano, inoltre, in presenza anche di un solo dipendente (in luogo dei precedenti cinque). I FSB già esistenti dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 e nelle more i datori di lavoro coinvolti nei nuovi obblighi sono iscritti al FIS (con gli annessi obblighi di contribuzione).
Sia i FSB che il FIS erogheranno l'assegno di integrazione salariale (il cd. AIS) sia per la causali ordinarie che per quelle straordinarie. Le durate massime sono esposte in tabella. C'è una differenza. Se l'organico aziendale supera i 15 dipendenti nel FIS subentrerà la CIGS tradizionale; nei FSB la tutela sarà sempre assolta dall'AIS che erogherà una tutela almeno equipollente alla CIGS con le stesse causali (riorganizzazione, crisi aziendale e solidarietà) e con la stessa durata.
Estesa la CIGS
Spetta a tutti i datori di lavoro non coperti dai FSB che impiegano mediamente più di 15 dipendenti (in luogo dei previgenti mix di criteri dimensionali e settoriali). Quindi si applicherà anche ai datori iscritti al FIS che dovranno conseguentemente sborsare la relativa aliquota di finanziamento (0,90% di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro) ridotta allo 0,27% solo per il 2022. Oltre al contributo addizionale (ridotto per tutte le aziende dal 2025). Nel settore trasporto aereo e partiti politici la CIGS spetta (come oggi) a prescindere dal requisito dimensionale e si affiancherà alle causali ordinarie coperte dall'AIS del FIS (in quanto datori non in regime CIGO).
Cambiano leggermente le causali di intervento: la riorganizzazione aziendale comprenderà anche «la realizzazione di processi di transizione» da individuare con apposito D.M. e la causale contratto di solidarietà potrà essere utilizzata su percentuali di riduzioni orarie superiori a quelle sinora vigenti.
Ulteriori 12 mesi di CIGS potranno essere attivati in presenza del cd. «accordo di transizione occupazionale» (i cui destinatari aderiranno al programma GOL sulle politiche attive) o ad un ulteriore intervento straordinario di CIGS ma solo per gli anni 2022 e 2023 per «fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica».
FIS
Si adeguano, infine, i contributi dovuti al FIS. Dal 2022 le aliquote salgono allo 0,5% per i datori di lavoro che impiegano sino a cinque dipendenti e allo 0,8% se si supera la predetta soglia dimensionale. C'è, tuttavia, uno sconto valido solo per il 2022. Resta fermo il contributo addizionale del 4% abbattuto solo dal 2025 assieme all'addizionale CIGS. Scompare il tetto aziendale che limitava le prestazioni concesse entro un massimo di 10 volte l'ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro.
Tempi stretti per le domande di CIGO
Attenzione ai termini per l'inoltro della CIGO, CISOA e dell'AIS che restano fissati a 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità l'Inps ha aggiornato la procedura informando che le domande riferite a periodi iniziati nell'arco temporale dal 1° gennaio alla data di pubblicazione della circolare (cioè 1° febbraio), possono essere inviate entro il 16 febbraio. E' Confermato al 28 febbraio, invece, il termine per l'invio delle domande connesse a eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese di gennaio 2022.
Gli stessi termini, peraltro, vanno rispettati dai datori di lavoro coperti dall'intervento di cui all'articolo 7 del dl n. 4/2022 (turismo, ristorazione, intrattenimento) che sospendono/riducono l'attività (evidentemente per causa pandemia) tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022. Questi interventi, infatti, a differenza del passato non sono coperti più dalla Cassa COVID ma dalle integrazioni ordinarie appena disciplinate (cioè CIGO, CISOA o AIS) con l'unica differenza che non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Documenti: Circolare Inps 18/2022