Cassa Integrazione in Deroga, Le condizioni per la proroga nel 2018
Le novità apportate dalla Legge di bilancio 2018 in un documento dell'Inps. Proroga solo per 12 mesi previa decretazione regionale con riferimento agli interventi di cassa integrazione concessi entro il 2016 ed aventi effetti nel 2017.
La disposizione da ultimo richiamata ha disposto, infatti, che al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le Regioni - a seguito di specifici accordi sottoscritti presso l’unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni stesse – possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.
La questione
Com'è noto il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n.185, recante “Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n.81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell’art.1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n.183”, all’art.2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato il decreto legislativo n.148 del 2015, aggiungendo all’art.44, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di derogare ai criteri di cui agli artt.2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.83473 del 1 agosto 2014 per la concessione della mobilità e della cassa integrazione in deroga. Nello specifico il comma 6-bis del predetto decreto legislativo ha previsto che le Regioni e le Province autonome possono disporre l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai citati criteri introdotti dal D.I. n.83473 del 1 agosto 2014. In forza dello smobilizzo di tali risorse è stato consentito così alle Regioni di proseguire la decretazione in deroga per coprire ulteriori esigenze ed emergenze occupazionali che secondo i criteri originari del Dm 83473/2014 non potevano essere tutelate (cfr Circolare Inps 217/2016). In alternativa le regioni possono impiegare tali risorse per azioni di politica attiva.
Con l'intervento della legge di bilancio per il 2018 le Regioni potranno prorogare ulteriormente di 12 mesi gli interventi di integrazione salariale in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017 nel rispetto del vincolo delle risorse già assegnate, nei limiti delle somme ancora disponibili ai sensi della normativa appena esposta e sempre in alternativa all'utilizzo delle risorse avanzate per azioni di politica attiva. L'Inps precisa che i trattamenti, finalizzati al compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni stesse, sono, inoltre, subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o della Regione stessa interessata. La Regione dovrà dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.
La trasmissione delle domande
I provvedimenti concessori dovranno essere trasmessi dalle Regioni esclusivamente tramite il sistema “SIP”, e dovranno avere ad oggetto interventi di cassa integrazione guadagni in deroga senza soluzione di continuità con prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. A tal fine, le Regioni dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33318”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “01/01/2018”, avvalendosi esclusivamente del c.d. “Flusso B”. Al momento dell’invio del decreto concessorio, utilizzando il numero convenzionale “33318”, la Regione dovrà valorizzare il campo “autocertificazione della Regione”, appositamente previsto, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’articolo 1, comma 145, della L. n. 205/2017 e che, preliminarmente, è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse Regioni. Il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi.
L'Inps ricorda, infine, che la proroga del trattamento nel 2018 riguarda i decreti inviati in "SIP" con numero di decreto convenzionale “33317” e "33340" a condizione, questi ultimi, di essere riferiti a provvedimenti autorizzatori concessi entro il 2016 ed aventi effetti nel 2017. Non potrà essere autorizzata, in particolare, la prosecuzione di quei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, aventi effetti con inizio nell’anno 2016 e termine nell’anno 2017, concessi con decreti emanati dalle Regioni nell’anno 2017, cioè inviati con numero convenzionale “33340” emanati dal 1° gennaio 2017. Nè naturalmente quelli aventi codice "33338" contenenti periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2016.
L’Istituto predisporrà in “SIP” delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate, per ciascuna Regione, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in “SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il parametro di € 9,00 come costo medio orario della prestazione, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.
Documenti: Circolare Inps 60/2018