Cassa Integrazione, Per le aziende di mensa e pulizie la CIGS diventa autonoma rispetto all’impresa appaltante
Dal 1° gennaio 2022, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e di pulizia possono usufruire dei normali trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, a prescindere dalla situazione di crisi del committente, diversamente da quanto richiesto fino al 31 dicembre 2021. Sugli aspetti operativi si sofferma il Ministero del Lavoro, illustrando la procedura per la causale di crisi aziendale e contratto di solidarietà.
Stop al vincolo di dipendenza tra committente e azienda appaltatrice. Tra le numerose novità operative dal 1° gennaio 2022 che l’ultima Manovra ha introdotto nell’ambito della Riforma degli ammortizzatori sociali, c’è quella che permette alle aziende appaltatrici di servizio mensa e pulizie di accedere ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, a prescindere dalle condizioni soggettive dell’impresa committente in cui prestano la propria attività.
Un intervento che si inserisce nell’ottica di garanzia universale della Riforma che punta a colmare i vuoti di tutela per i dipendenti. Secondo la normativa vigente sino al 31 dicembre 2021, infatti, queste aziende erano ammesse alla fruizione della CIGS a condizione che l'impresa appaltante avesse anch'essa fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (e per la stessa causale).
Grazie alla modifica apportata all’articolo 20 del D.lgs. n. 148/2015 dall’articolo 1, co. 198 della legge n. 234/2021 viene fissato il principio secondo cui le imprese del settore possono richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario in via autonoma rispetto al committente e per le stesse causali previste dalla disciplina generale (riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà) per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 6/2022 ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle causali crisi aziendale e contratto di solidarietà
Domanda CIGS per crisi aziendale
Unitamente all’istanza di richiesta del trattamento l’impresa deve allegare una relazione che illustri le problematiche riferite alle singole sedi operative e come abbiano influito nell’attività aziendale nel suo complesso. All’interno della relazione vanno esposti, sempre in ordine alle singole unità in crisi, gli interventi correttivi per fronteggiare gli squilibri di carattere produttivi, finanziari e gestionali o derivanti da condizionamenti esterni. E, ancora, tutte le azioni che l’impresa intende promuovere per garantire la continuità aziendale, specie per offrire una stabilità occupazionale ai dipendenti coinvolti, indicando eventuali esuberi e le modalità con cui si intende gestirli.
La domanda va corredata dall’impegno al rispetto del limite delle 80% delle ore di sospensione autorizzabili, sulle ore lavorabili da tutti i lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell’istanza (a tal fine occorre accludere l’allegato, integralmente compilato, della circolare ministeriale n. 16 del 28/08/2017). L’azienda, infine, deve specificare, per singola unità coinvolta nel programma di CIGS, l’azienda committente presso cui opera i servizi.
Domanda CIGS per contratto di solidarietà
La nota ministeriale rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 1/2022 . Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Trattamenti Speciali
Il Ministero precisa, infine, che anche le aziende operanti nel settore delle mense ristorazione e pulizia, sussistendone i requisiti, possono fare ricorso alla proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 22-bis); al nuovo accordo di transizione occupazionale (art. 22-ter) e alle settimane aggiuntive di CIGS per il biennio 2022-2023 (art. 44, co. 11-ter).