Cassa Integrazione, Proroga ad ampio raggio per le Aree di Crisi
L'Inps illustra i requisiti per accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario di ulteriori 12 mesi per le aziende che ricadono nelle Aree di Crisi Complessa.
La misura è destinata alle imprese ricadenti in tali aree che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cigs, si trovino nell'impossibilità di ottenere ulteriori periodi di cigs, sia perché abbia già esaurito la durata massima complessiva (di cui all'art. 4, comma 1, del dlgs n. 148/2015), o la durata massima consentita per ciascuna causale (art. 22, commi 1, 2 e 3 del dlgs n. 148/2015), sia in quanto non ricorrono i criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie. L'Inps precisa, inoltre, che gli interventi di proroga vengono autorizzati in deroga al limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4, dlgs n. 148/2015). Trattandosi d'intervento cigs, spiega l'Inps l'intervento è destinato a lavoratori e imprese in possesso dei requisiti oggettivi fissati dalla normativa in materia d'integrazione salariale straordinaria (artt. 1 e 20 del dlgs n. 148/15). L'accesso alla proroga, come noto, è consentito a quelle aziende che presentino un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordate con la regione finalizzate a dare occupazione ai lavoratori, e che dichiarano contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo la normativa attualmente vigente.
La proroga nel 2017
Il recente decreto legge milleproroghe ha provveduto alla proroga dell'intervento in questione anche con riferimento a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, conclusi nell'arco temporale 2016 - 2017, si trovino, nel 2017, nell'impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo la normativa ordinaria. Anche in tal caso il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2017 anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione.
Documenti: Circolare 30/2016; Circolare 35/2016; Circolare 7/2017; DM del Ministero del Lavoro 5 Aprile 2017; Messaggio inps 1873/2017