Cassa integrazione, Proroga di 40 settimane per le imprese di rilevante interesse strategico
Chiarimento Inps in merito all'intervento contenuto nel decreto legge n. 75/2023. Intervento fruibile sino al 31 dicembre 2023 in deroga ai limiti massima di durata delle integrazioni salariali.
Via libera dell’Inps alla proroga della CIGS per circa 2.500 lavoratori dipendenti dell’ILVA-Arcelor Mittal dello stabilimento di Taranto. Lo rende noto l’Inps con messaggio n. 2948/2023 ad illustrazione della novella contenuta nell’articolo 42 del dl n. 75/2023. Possibile la fruizione di ulteriori 40 settimane di Cigs sino al 31 dicembre 2023 in deroga ai limiti massimi di durata.
Proroga CIGS
L’articolo 42 del del n. 75/2023 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di «interesse strategico nazionale» con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.
Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023. La disposizione, come indicato dal Governo nella relazione illustrativa, sostanzialmente si rivolge a circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal impiegati nello stabilimento di Taranto che in assenza della deroga sarebbero rimasti senza integrazione salariale.
L’intervento può essere autorizzato, a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) e in deroga ai limiti di durata posti, in materia di trattamenti di integrazione salariale. Si tratta in particolare dei limiti di cui:
- all’articolo 4 del D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- all’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale può avere una durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile e possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato;
Inoltre al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.
I periodi concessi sono coperti da contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, determinata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.
Contributo addizionale
L’Istituto spiega che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale tenendo conto che, ai fini della determinazione dell’aliquota (9-12-15%), bisogna considerare anche i periodi di integrazione salariale precedentemente autorizzati nell’ambito del quinquennio mobile. Ciò in quanto la proroga in discussione si pone «in continuità con le tutele già autorizzate».
Conguaglio
L’Inps ricorda, infine, che il datore di lavoro è tenuto a effettuare il conguaglio delle prestazioni erogate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro. A tal fine l’Istituto ha rilasciato il nuovo codice causale (“L141”) da utilizzare nei flussi contributivi sia per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro sia per esporre gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale (“E612”).
Come di consueto, inoltre, i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.
Documenti: Messaggio Inps n. 2948/2023