Cassa Integrazione, Prorogato il trattamento in deroga per il settore dei Call Center
L’ultima Manovra ha prorogato per il 2022 le misure di sostegno del reddito a favore dei dipendenti delle aziende del settore dei call center. L’indennità riconosciuta è pari al trattamento massimo di integrazione salariale e non è soggetta alla riduzione percentuale in caso di successive proroghe.
Per tutto il 2022 le imprese del comparto call center che riducono o sospendono l’attività con causale “crisi aziendale” potranno continuare a beneficiare della cassa integrazione in deroga. Lo ricorda l’Inps nel messaggio n. 1495/2022 in cui spiega che il legislatore (art. 1, comma 125 della Legge n. 234/2021) ha prorogato l’applicazione dell’art. 44, co.7 del D.lgs. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro da reperire dal Fondo sociale per l’occupazione e formazione.
Le aziende, in relazione ai lavoratori impiegati, possono accedere all’indennità in deroga pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, per una durata massima di 12 mesi. Restano esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Trattamento in deroga per i call center
Il decreto interministeriale n. 22763 del 12 dicembre 2015 ha riconosciuto il trattamento in parola ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato presso le aziende del settore dei call-center che non possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale. Il sostegno può essere richiesto in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da crisi aziendale. Requisiti indispensabili:
- un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda;
- unità produttive ubicate in diverse Regioni o Province autonome;
- l’aver attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.
Peraltro, l’erogazione della prestazione per il 2022 è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista (pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’azienda e successivamente conguagliato oppure pagamento diretto da parte dell’Istituto).
Nessuna riduzione percentuale
Dal momento che l’indennità accordata risulta pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale, in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call-center. Si tratta del «decalage» previsto dall’art. 2 comma 66 della L. n. 92/2012 per cui la misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
Contributo addizionale, tfr e incompatibilità con FIS
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia ed è previsto, come per la cigs, a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione. Contributo calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (la “retribuzione persa”). Rimangono comunque a carico delle imprese le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.
Infine, dal momento che il settore dei call center è coperto anche dal Fondo di integrazione salariale (FIS), quale «bacino residuale», ciascun datore di lavoro, per la medesima unità produttiva, non potrà presentare domande di integrazione salariale e domande FIS per periodi temporalmente coincidenti con l’erogazione del trattamento in parola. Sul punto, peraltro, si attendono chiarimenti dal Ministero del Lavoro per raccordare la misura con la CIGS atteso che la riforma degli ammortizzatori sociali ha incluso anche queste aziende nel perimetro di applicazione della CIGS.