Cassa integrazione, Riaperti i termini nel settore tessile
Se la domanda di Cassa Covid per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2021 è stata respinta per mancanza dei requisiti le aziende potranno inoltrare istanza per il trattamento ordinario (non covid). Domande entro il 31 marzo 2022.
Le imprese del settore tessile che abbiano inoltrato una domanda di Cassa Covid anziché di Cassa Ordinaria (cioè non covid) per coprire sospensioni o riduzioni dell’attività tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021 potranno ripresentarla entro il 31 marzo 2022. Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 1060/2022 per tutelare quei datori di lavoro a cui sia stata respinta la domanda per aver erroneamente utilizzato la causale emergenziale.
La questione
Il dl n. 146/2021 convertito con la legge n. 215/2021 (cd. Decreto Fiscale) aveva concesso ulteriori periodi di cassa integrazione Covid alle le aziende di alcuni comparti particolarmente colpiti dalla crisi pandemica. Tra questi periodi figuravano 9 settimane aggiuntive di CIGO Covid in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Il beneficio era subordinato alla condizione che le imprese fossero state autorizzate, anche solo parzialmente, al medesimo trattamento con causale emergenziale abbonato dal Decreto Sostegni bis (17 settimane di CIGO-Covid tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021).
I dubbi interpretativi
Tuttavia, a quanto pare, la lettera della norma (art. 11, comma 2 del D.L. 146/2021) non è stata del tutto chiara dal momento che alcuni datori di lavoro, nelle more della pubblicazione della Circolare Inps n. 183/2021, hanno presentato domanda pur in assenza di autorizzazione alla fruizione del precedente trattamento emergenziale. Con la conseguenza di essere stati esclusi sia dalla Cigo Covid, sia dalla CIGO tradizionale (cioè causale non covid) in quanto ormai scaduti i termini di presentazione delle istanze.
Per risolvere l’impasse l’INPS riapre, quindi, i termini per la presentazione delle domande di CIGO per i medesimi periodi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. Il beneficio, si badi, riguarda solo quei datori di lavoro la cui domanda di CIGO-COVID sia stata respinta prima del 10 dicembre 2021 (data di pubblicazione della Circolare n. 183/2021) e per la motivazione di non essere stati autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento emergenziale riconosciuto dal decreto sostegni bis.
Le condizioni di accesso alla CIG ordinaria
Ma attenzione. Siccome è un trattamento non emergenziale la prestazione è soggetta alle regole previste per la CIGO peraltro nella versione vigente prima della riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella Legge di Bilancio 2022. Per cui, tra l'altro, occorre rispettare le seguenti condizioni:
- anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande;
- incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti;
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata sulla necessita di accesso;
- obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto;
- obbligo del versamento del contributo addizionale;
- verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale.
Non è ammissibile la causale connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Termini di presentazione dell’istanza
Le istanze di cassa integrazione ordinaria dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022. Qualora la domanda venga presentata in ritardo l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Nel caso la omessa o tardiva presentazione della domanda procuri un danno ai lavoratori con la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. Gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.
Documenti: Messaggio Inps 1060/2022