Cassa Integrazione, Scatta la sanatoria per le vecchie domande
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo che il Decreto Agosto ha riaperto i termini fino al 31 agosto per le domande di accesso alla Cig Covid-19.
Nuova disciplina
L'articolo 1 del DL 104/2020 dispone che i datori di lavoro hanno a disposizione nel periodo temporale ricompreso tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020, 18 settimane di trattamento di integrazione salariale Covid-19 (Cigo, Cigd e Aso), suddiviso in due tranche di 9 settimane ciascuna (si veda qui per dettagli). La suddivisione in due tranche (9 settimane + 9 settimane) è legata al fatto che, diversamente dal passato, è previsto un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno richiesta di cig per periodi oltre le prime 9 settimane (cioè della seconda tranche) salvo abbiano registrato una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% nel I semestre 2020 rispetto al I semestre del 2019 (dato da autocertificare al momento della domanda) o abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2019.
Prima tranche
Con riguardo alle modifiche introdotte dal DL 104/2020 l'Inps spiega che i datori di lavoro possono presentare l'istanza per la prima tranche (cioè quella senza contributo aggiuntivo) utilizzando i criteri già in uso e la causale "Covid-19 Nazionale". La durata della prima tranche, come detto, è pari a 9 settimane salvo i periodi di cassa integrazione già autorizzati in base al DL 18/2020 e successive modifiche che si collochino "a scavalco" del 12 luglio 2020. In tal caso, spiega l'Inps, questi periodi dovranno essere defalcati e, pertanto, l'Istituto rideterminerà il numero di settimane accoglibili in misura inferiore a 9.
Seconda Tranche
Per quanto attiene alle ulteriori nove settimane che, come detto, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, l'Inps si riserva di fornire successive istruzioni.
CISOA
Con riferimento al trattamento di cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA) connesso all'emergenza epidemiologica da COVID (di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020) l'Inps spiega che l’ulteriore periodo di CISOA (50 giorni tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020) non è in alcun modo collegato alla verifica dell’andamento del fatturato aziendale. Pertanto, per tale tipologia di integrazione salariale, l’azienda non deve presentare la dichiarazione di responsabilità nella quale autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In tal caso il trattamento non è articolato in due tranche.
Termine di presentazione delle domande
L'Inps conferma che la domanda di Cig covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa) si presenta a regime, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello d'inizio della cassa integrazione. In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
Siccome il DL 104/2020 ha introdotto una sanatoria i termini di presentazione delle domande di accesso alla Cig-Covid (CIGO, CIGD, ASO e CISOA) possono essere così riepilogati:
1) Sospensione/Riduzione dell'attività intervenuta entro il 30 Giugno 2020: il termine slitta al 31 agosto 2020;
2) Sospensione/Riduzione dell'attività intervenuta tra il 1° Luglio ed il 31 Luglio 2020: il termine slitta al 30 Settembre 2020;
3) Sospensione/Riduzione dell'attività intervenuta dal 1° agosto al 31 agosto: il termine resta quello ordinario, cioè il 30 Settembre 2020.
La nuova agenda riguarda anche la trasmissione del modello SR 41 semplificato da parte dei datori di lavoro che abbiano chiesto il pagamento diretto dei trattamenti all'Inps. Nello specifico: a) se il termine di trasmissione scade entro il 31 luglio esso è differito al 31 agosto; b) se il termine di trasmissione scade tra il 1° agosto ed il 31 agosto 2020 esso è differito al 30 settembre 2020; c) nessuna proroga è prevista con riguardo ai termini in scadenza successivi al 31 agosto 2020.
Documenti: Messaggio inps 3131/2020