Cassa Integrazione, Trattamenti speciali prorogati anche nel 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’approvazione della legge di bilancio e del decreto legge milleproroghe. Debutta anche il congedo parentale indennizzato all’80% per un mese.
Si rinnova anche nel 2023 la CIGS nelle aree di crisi complessa, nel settore dei call center e per le aziende che cessano in via definitiva l’attività. E i fondi di solidarietà avranno sei mesi in più di tempo, sino al 30 giugno 2023, per adeguare gli statuti alla riforma degli ammortizzatori sociali dello scorso anno. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 4/2023 pubblicata ieri in cui riepiloga le principali novità contenute nella legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) e nel decreto legge milleproroghe (Dl n. 198/2022) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Trattamenti CIGS prorogati
La Finanziaria, in particolare, ha destinato 70 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti – rispettivamente, dall’art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e dall’art. 53-ter del D.L. 50/2017 - in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Rifinanziata nel 2023 con 10 milioni di euro l’indennità ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015; l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona; l’indennità per i lavoratori del settore della pesca (in caso di fermo pesca).
Cessazione Attività
Prorogata nel 2023 anche la CIGS per cessazione di attività nel limite di spesa di 50 milioni di euro. La misura, prevista dall’articolo 44, co. 1 del Dlgs n. 148/2015, consente, alle imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’articolo 44 del D.L. 109/2018.
Altri trattamenti CIGS
L’Inps ricorda, inoltre, che nel 2023 continua a trovare applicazione:
- il trattamento di CIGS, fino ad un massimo di 12 mesi in deroga alla disciplina generale, per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario dirotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (ex art. 1, co. 284 della legge n. 178/2020);
- la concessione di un ulteriore periodo di CIGS (ex art. 1, co. 129 della legge n. 234/2021) per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali nei limiti di ulteriori 6 mesi per crisi aziendale e 12 mesi per riorganizzazione o contratto di solidarietà;
- la concessione di un ulteriore periodo di CIGS (ex art. 22-ter del Dlgs n. 148/2015) per un periodo massimo di 12 mesi a seguito di accordi di transizione occupazionale;
- l’intervento di CIGS per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica previsto dall’articolo 44, co. 11-ter del Dlgs n. 148/2015. La misura spetta, nei limiti di 52 settimane fruibili tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro rientranti nel perimetro CIGS che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere ad ulteriori trattamenti di CIGS.
Fondi di solidarietà
Il decreto milleproroghe ha posticipato al 30 giugno 2023 rispetto al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale i fondi di solidarietà settoriali devono adeguarsi alla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge n. 234/2021. Di conseguenza, spiega l’Inps, nelle more dell’adeguamento degli statuti i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai regolamenti dei fondi dovranno continuare ad assolvere i nuovi obblighi contributivi al FIS dell’Inps.
Congedo Parentale
Tra le altre novità la Finanziaria 2023 ha previsto l’innalzamento della misura dell’indennità di congedo parentale – fruibile sino al sesto anno di vita del bimbo - dal 30% all’80% della retribuzione di riferimento per la durata di un mese. La misura, spiega l’Inps, può essere fruita alternativamente da entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) a condizione che il congedo di maternità (o di paternità) sia terminato entro il 31 dicembre 2022. Sul punto l'Inps rilascerà apposite istruzioni.
Documenti: Circolare Inps 4/2023