Centri Estivi, Domande entro il 15 luglio per il bonus da 100 euro a settimana
Per il diritto al bonus non è richiesta la sospensione dell'attività scolastica o educativa in presenza, di quarantena o infezione da Covid del figlio. Spetta ai genitori lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni conviventi oppure disabili a prescindere dall'età anagrafica.
Bonus baby sitter
I chiarimenti riguardano il bonus baby sitting previsto dall'articolo 2 del dl n. 30/2021 fruibile a determinate condizioni per i periodi temporali dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 entro un massimo di 100 euro settimanali. L'Inps aveva già fornito le prime indicazioni con la circolare n. 58/2021 per i casi di sospensione dell'attività didattica causa covid (es. chiusura della scuola, quarantena, contagio del minore). Ora le integra disciplinando una nuova modalità di corresponsione dello stesso bonus a favore delle famiglie che nel mese di giugno hanno sostenuto spese per l'iscrizione dei figli ai centri estivi.
Centri estivi
Le platee dei destinatari sono praticamente le stesse del bonus baby sitting "ordinario". Sono coinvolti i genitori di figli minori di 14 anni d'età conviventi oppure disabili gravi senza limite d'età. Spetta ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps; autonomi (artigiani, commercianti, ecc.); professionisti iscritti alle casse; comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per emergenza Covid; dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato: medici; infermieri; tecnici laboratori; tecnici radiologia; operatori (tra cui soccorritori e autisti 118).
La novità è che è possibile utilizzare il bonus anche per compensare le spese di iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa a ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia sostenute sino al 30 giugno 2021. In tal caso il bonus si atteggia in modo diverso rispetto a quello "ordinario": viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell'attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell'infezione da Covid o dalla quarantena del figlio disposta dall'Asl. Ciò anche in considerazione del fatto che, almeno gli ultimi due casi, risulterebbero incompatibili con la frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi dell'infanzia.
Domanda
La domanda va presentata entro il 15 luglio 2021 allegando la documentazione attestante l’iscrizione ai centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che dovranno essere compresi entro il 30 giugno 2021. Nella richiesta occorre indicare il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra quelle previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali. La domanda si presenta telematicamente tramite il portale INPS oppure tramite patronati.
L'importo
La somma può raggiungere i 100 euro settimanali a nucleo familiare. A differenza dell'altro bonus (erogabile anche mediante il «Libretto famiglia»), il bonus centri estivi è liquidato in accredito su c/c bancario o postale o su carta prepagata (serve IBAN). Da notare che il bonus viene riconosciuto in alternativa alla fruizione, nel mese di giugno, del buono per l'asilo nido. Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata dal genitore, le settimane richieste non saranno rimborsate e l'INPS darà priorità alla prestazione in discussione legata all’emergenza, più favorevole per la famiglia.
Incompatibilità
Restano ferme le cause di incompatibilità già individuate nella normativa generale. In particolare il bonus spetta a condizione che nelle stesse giornate della settimana prescelta:
a) entrambi i genitori non svolgano la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile;
b) entrambi i genitori non abbiano chiesto il congedo straordinario indennizzato al 50% (prorogato anch'esso sino al 30 giugno 2021);
c) che l'altro genitore non svolga alcuna prestazione lavorativa o sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti per il sostegno al reddito (es Naspi, CIGO, CIGS, CIGD) salvo sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non siano a loro in volta in smart working, in congedo oppure che abbiano chiesto il bonus in questione.
Documenti: Messaggio Inps 2433/2021