Certificato di Agibilità, L'obbligo scatta solo per i lavoratori autonomi
I chiarimenti in documento dell'Inps dopo le ultime modifiche legislative. L'obbligo di richiedere il certificato di agibilità nel settore dello spettacolo grava normalmente sul committente ma nel caso questi non coincida con l'impresa o l'ente presso cui il lavoratore presta la sua opera saranno comunque questi ultimi i soggetti tenuti a richiederlo.
Come noto, il certificato di agibilità (a titolo oneroso o gratuito) è il documento che autorizza alcune tipologie di imprese dello spettacolo a far agire nei locali di proprietà, o sui quali abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo. La legge di bilancio per il 2018 nel tentativo di semplificare gli adempimenti aveva cancellato l’obbligo della richiesta del certificato da parte delle imprese dello spettacolo che impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato mentre, con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo, aveva operato una distinzione in base alla durata e alle caratteristiche della prestazione lavorativa, una distinzione che sin da subito aveva presentato profili di criticità ed incoerenza. Per superare i rilievi il legislatore è intervenuto quindi con l'art. 3-quinquies del dl n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/201 delineando nuovamente i contorni dell'obbligo suddetto nei confronti delle imprese che impiegano artisti con rapporto di lavoro autonomo.
Le nuove regole
A seguito del citato intervento normativo è fissata la regola secondo la quale le imprese del settore dello spettacolo se si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o collaborazione rese da soggetti delle categorie dal n. 1 al 14 dell'art. 3 del citato dlgs Cps n. 708/1947 (artisti, attori, registi, direttori, concertisti, tecnici ecc.) sono sempre obbligate a chiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata della prestazione.
A tale riguardo, l'Inps chiarisce, che l'obbligo di ottenere il certificato di agibilità grava sempre sul soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro, cioè il datore di lavoro o committente. Ove il committente non coincida però con l'impresa o ente presso cui agiscono i lavoratori (titolare di diritto di proprietà o di godimento sui locali in cui viene svolta la prestazione), resta comunque su quest'ultimo soggetto l'obbligo di chiedere copia del certificato e custodirlo. Per l'impresa che fa «agire» nei propri spazi i predetti lavoratori senza munirsi del certificato di agibilità è prevista la sanzione di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore. Di conseguenza, spiega l'Inps, la sanzione è irrogata al soggetto che «ospita» il lavoratore, sia nel caso in cui coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.
L'Inps spiega, inoltre, che è confermata la cessazione dell’obbligo del certificato di agibilità per le imprese che utilizzano artisti con rapporti di lavoro subordinato. Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947. Risulta pure abrogato il comma 3 dell’articolo 10 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione la produzione di idonea garanzia.
Documenti: Messaggio Inps 1612/2019