CIGD, niente pagamento a conguaglio per il settore agricolo
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Le istanze di CIGD che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
Come noto, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 8, co. 6 del dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni) ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, indipendentemente dalla causale richiesta. Prima della modifica l'utilizzo del sistema per conguaglio per i trattamenti di CIGD era ammesso alle sole aziende plurilocalizzate. La novità ha comportato la possibilità anche per i datori di lavoro più piccoli di utilizzare, in alternativa al pagamento diretto da parte dell'INPS, il sistema dei conguagli con riferimento alle settimane di sospensione o di riduzione delle attività lavorative relative a tutti i trattamenti di CIGD con causale COVID-19 decorrenti dal 1° aprile 2021. L'Inps aveva fornito istruzioni in merito nella Circolare n. 72/2021.
La CIG per il settore agricolo
Per i lavoratori del settore agricolo i trattamenti di integrazione salariale sono distinti a seconda del rapporto di lavoro: se a tempo indeterminato hanno diritto alla CISOA con causale COVID-19 per la quale il datore di lavoro ha possibilità di chiedere sia il pagamento diretto dall'INPS sia a conguaglio (salvo trattasi di impiegati ove è ammesso solo il pagamento diretto); se a tempo determinato hanno diritto alla CIGD COVID-19 (in quanto esclusi dalla tutela della CISOA). Con riferimento a questa seconda categoria l'INPS spiega che, considerata l’eccezionalità di tale misura emergenziale, introdotta a beneficio della suddetta categoria di lavoratori del settore agricolo, a parziale integrazione di quanto previsto nella circolare n. 72/2021, non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio. Pertanto, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
Documenti: Messaggio Inps 2177/2021