Coltivatori Diretti, Lo sgravio non si perde per il rispetto del "de minimis"
L'Inps stabilisce che i coltivatori diretti possono tarare l'incentivo dell'esonero contributivo per rispettare la regola comunitaria del "de minimis".
L'esonero Contributivo
Come noto l'articolo 1, co. 344 della legge 232/2016 ha introdotto un meccanismo per incentivare la nascita di nuove attività agricole autonome (imprenditori agricoli e coltivatori diretti) entro la fine del 2017. La misura è stata poi prorogata sino al 31 dicembre 2018 dalla recente legge di bilancio per il 2018. Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dell'aliquota contributiva IVS presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni (da valutarsi alla data di inizio dell'attività in parola), con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
L'esonero è riconosciuto in forma integrale (100% del contributo IVS e della quota addizionale della legge 160/1975) per i primi tre anni, per ridursi nel limite del 66 per cento il quarto anno e nel limite del 50 per cento il quinto anno. Dal sesto anno la contribuzione è dovuta in misura piena.
Rispetto del De minimis
L'incentivo però è applicabile nei limiti della regola Ue de minimis in materia di aiuti di stato, la quale, per il settore agricolo, fissa a 15 mila euro nell'arco dei tre esercizi finanziari il limite di agevolazioni fruibili. In caso di superamento della soglia, l'incentivo non è concesso, neppure per la parte che eventualmente non superi il massimale. Pertanto il coltivatore diretto che chiede l'incentivo non solo per se stesso ma per l'intero nucleo familiare potrebbe facilmente superare l'asticella fissata dalla norma comunitaria con la conseguente esclusione di tutti i soggetti dallo sgravio, compreso il giovane titolare oltre, naturalmente al nucleo familiare.
Per evitare l'esclusione dal beneficio l'Inps informa - a seguito del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - che in sede di richiesta dell'incentivo il lavoratore può modulare l'istanza, così da escludere alcuni o tutti i familiari dalla fruizione dell'incentivo. In particolare al momento della richiesta il coltivatore diretto avrà cura di indicare se l'esonero è richiesto per l'intero nucleo o solo per se stesso, in qualità di titolare, e/o per alcuni componenti del nucleo famialiare. L'Inps precisa che ciò può essere fatto soltanto in sede di richiesta del beneficio, mentre variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente all'accoglimento della domanda non producono effetti.
Domande respinte
Nel caso di richieste del 2017 respinte per superamento del de minimis è possibile presentare una nuova istanza entro il 31 marzo, che è l'ultimo giorno utile per fare domanda per il 2017. L'istanza va presentata in via telematica con i modelli: «Esonero contributivo per Cd e IAP 2016 BIS» e «Esonero contributivo per Cd e IAP 2017 BIS», disponibili nel «cassetto previdenziale autonomi agricoli». I modelli hanno una nuova sezione, «Dichiarazione elenco soggetti iscritti», con indicazione dei componenti del nucleo selezionati come beneficiari. Qui è possibile deselezionare alcuni o tutti i soggetti per i quali non chiedere lo sgravio e inserire, in apposita riga vuota, eventuali nuovi componenti. Il titolare non è mai deselezionabile, invece, perché è espressamente a tale soggetto che l'incentivo si riferisce.
Chi è ammesso all'incentivo, ricorda infine l'Inps, assume impegno di comunicare, in via telematica, eventuali aiuti in regime de minimis che dovesse ricevere. Per tale comunicaizone va utilizzato il modello «Esonero contributivo per Cd e Iap - De Minimis», che sarà disponibile dal 15 marzo. Se il nuovo aiuto comporta il superamento del de minimis, il beneficiario dovrà rinunciare all'aiuto per conservare il diritto allo sgravio contributivo; altrimenti avrà revocato lo sgravio con effetto retroattivo.
Documenti: Circolare Inps 85/2017; Circolare Inps 164/2017; Circolare Inps 32/2018