Come funziona la cassa integrazione per cessazione dell'attività
I chiarimenti in una circolare del Ministero del Lavoro. Il trattamento di cassa integrazione straordinaria può essere riconosciuto, fino a 12 mesi all'anno, alle aziende che hanno cessato o stanno cessando attività produttiva, anche in procedura concorsuale a partire dal 29 settembre 2018.
Trattamento sino al 2020
Il documento precisa che dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto — alla presenza di determinate condizioni - sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando. La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Igs. n. 148/2015 che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell'edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale. La nuova misura, precisa il ministero, è da intendersi, inoltre, come una specifica ipotesi di crisi aziendale e, pertanto, può intervenire anche nel corso dell'intervento ordinario di Cigs.
Le condizioni
Il Ministero spiega, pertanto, che può accedere al trattamento di CIGS in favore dei propri dipendenti l'impresa che abbia cessato, in tutto o in parte, l'attività produttiva o assuma la decisione di cessarla, eventualmente nel corso dell'intervento di integrazione salariale di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 a seguito dell'aggravarsi delle iniziali difficoltà, qualora sussistano le concrete prospettive di cessione dell'attività medesima con il riassorbimento del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 95075 o si prospettino piani di reindustrializzazione, anche presentati dalla medesima azienda in cessazione.
Nel caso di cessione dell'attività al fine di poter accedere al trattamento di CIGS, è necessario che si ravvisino congiuntamente le condizioni indicate all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2017; l'impresa decida di cessare l'attività produttiva e, contestualmente, evidenzi concrete e rapide prospettive di cessione azienda per l'aggravarsi di iniziali difficoltà e impossibilità di portare a termine un eventuale piano di risanamento originariamente predisposto; sia presentato un piano di cessione dei lavoratori ricollegabili nell'entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; sia stipulato uno specifico accordo presso il ministero del lavoro con la presenza dello sviluppo economico e della/e regione/i interessata/e; nell'istanza sia presentato un piano di riassorbimento occupazionale dal cessionario, garantito dalle parti con la procedura sindacale di trasferimento di azienda. Il piano di cessione deve essere articolato, infatti, in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali.
L'accesso al trattamento di CIGS può anche essere collegata alla prospettiva di reindustrializzazione del sito produttivo. In tal caso il concreto piano di interventi può essere presentato dall'impresa richiedente ovvero dall'impresa terza cessionaria ovvero dal Ministero dello sviluppo economico. O ancora il trattamento di CIGS può essere richiesto quale sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata o dalle Regioni nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione. In tale ipotesi, è richiesta la condivisione dell'accordo da parte della/e Regione/i.
La domanda
Per la richiesta della nuova Cigs va seguito un iter in due fasi: innanzitutto, la sottoscrizione dell'accordo governativo; poi, a stipulazione d'accordo avvenuta, la presentazione di apposita istanza al ministero del lavoro (direzione generale ammortizzatori sociali e formazione, div. IV) per il tramite del sistema informativo Cigsonline. Alla stipula dell'accordo governativo può partecipare il ministero dello sviluppo economico laddove sia stato coinvolto nelle fasi d'avvio del piano aziendale di cessione dell'attività e la regione (o le regioni) dove ha sede l'azienda. L'istanza da inviare per il tramite di Cigsonline va corredata dal verbale di accordo, dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie, anche coinvolti nel trasferimento aziendale, dal programma di cessione, ovvero dal piano di reindustrializzazione e dal programma di politiche attive regionali e dal piano delle sospensioni del personale. Infine, al fine di favorire il costante monitoraggio della spesa pubblica, la circolare spiega che per l'erogazione della nuova Cigs è previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps.
Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 15/2018