Congedi Parentali su base oraria, ecco come si presentano le domande
L'Inps ha pubblicato la Circolare esplicativa con le modalità per la presentazione dei nuovi congedi su base oraria introdotti dal Jobs Act.
I congedi parentali su base oraria. La novità deriva dal decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, con il quale legislatore ha previsto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo in modalità oraria anche in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. Per effetto della modifica i genitori lavoratori dipendenti possono pertanto da oggi fruire del congedo parentale in modalità giornaliera, mensile o oraria.
In assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti il congedo parentale ad ore è pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Per ora la novella ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, anche se il Governo si accinge a rendere strutturale la misura con l'adozione di un prossimo decreto legislativo.
La domanda. La procedura che deve essere seguita dai genitori interessati, almeno per durante la fase transitoria, richiede l'utilizzo di un modello specifico (diverso da quello del congedo giornaliero o mensile) nel quale il richiedente deve specificare se utilizza tale modalità per previsione contrattuale collettiva o secondo la disciplina introdotta dal Dlgs 80/2015. Il lavoratore dovrà poi dichiarare il numero di giornate da fruire in modalità oraria, dato che la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere.
Bisognerà anche indicare il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite. Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore saranno presentate in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese. Una procedura semplificata consente comunque l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova richiesta, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo.
La procedura. L'Inps comunica che l’applicazione per la presentazione delle domande di congedo parentale su base oraria è disponibile all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line” e che l'invio può essere effettuato utilizzando tre canali: il sito internet dell'lnps, utilizzando il codice personale (Pin); il call center dell'istituto di previdenza; i patronati. Gamsin I documenti utili per l’istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a seconda dell’evento trattato, sono gli stessi di quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on line.
Sempre e solo nella fase iniziale la domanda potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente la presentazione della stessa. A regime, invece, il modulo dovrà essere prodotto all'istituto di previdenza prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione. Su tale regola, infatti, non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 151/2001 per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (articolo 32, comma 3, del Dlgs 151/2001).
Documenti: Circolare Inps 152/2015