Congedo Covid-19, Come si fruisce del congedo in modalità oraria
I genitori possono chiedere la fruizione del congedo covid-19 ad ore nello stesso giorno purchè in orari differenti. I chiarimenti in un documento dell'Inps.
Congedo COVID-19
In conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, a partire dal 5 marzo i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato con figli sino a 12 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 15 giorni indennizzati al 50% della retribuzione di riferimento. Stessa possibilità è prevista in favore dei genitori, anche affidatari, con figli sino a 12 anni lavoratori: a) iscritti in via esclusiva alla gestione separata con riconoscimento di un'indennità giornaliera del 50% di 1/365 del reddito utilizzato nel calcolo dell'indennità di maternità; b) autonomi iscritti all'Inps con riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge; c) lavoratori dipendenti del settore pubblico. Il congedo spetta a prescindere dall'età in presenza di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali.
A seguito dell'entrata in vigore del DL 34/2020 la durata del congedo è salita da 15 a 30 giorni per tutte le categorie di lavoratori sopra descritti e dal 19 luglio 2020, con la legge di conversione numero 77/2020 la fruizione è stata resa possibile sino al 31 agosto. Resta inteso che il congedo può essere fruito da entrambi i genitori in via alternativa nei limiti del periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura dei figli a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa (cassa integrazione ad esempio) o disoccupato o non lavoratore. E può essere fruito in alternativa al bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting (1.200 euro o 2.000 euro a seconda dei casi).
Congedo Ad ore
L'Inps spiega, come già anticipato nel messaggio numero 1621/2020, che la citata legge di conversione numero 77/2020 ha stabilito per i soli lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico (sono esclusi gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata dell'Inps) la possibilità di fruire del congedo ad ore invece che a giorni per i periodi temporali decorrenti dal 19 luglio (al 31 agosto 2020). Il congedo in modalità oraria, illustra l'Inps, può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata.
In pratica i genitori possono accordarsi per fruire il congedo in modalità oraria nello stesso giorno purchè su orari differenti; non è possibile, invece, che l'altro genitore chieda per il medesimo giorno il congedo COVID-19 giornaliero. Le medesime considerazioni valgono rispetto al congedo parentale: se un genitore chiede il congedo COVID-19 in modalità oraria all'altro genitore è inibita la fruizione del congedo parentale ordinario nella stessa giornata per lo stesso minore (può farlo, invece, in modalità oraria purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano). Peraltro il genitore può anche fruire nello stesso giorno di congedo COVID-19 ad ore e di congedo parentale ad ore; resta inteso che la fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria continua ad essere alternativa al bonus baby-sitting/centri estivi.
L'Inps spiega, infine, che il congedo covid-19 in modalità oraria è compatibile: 1) con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore; 2) con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Le modalità di presentazione della domanda all'Inps sono le stesse già anticipate nel messaggio inps 3105/2020.
Settore pubblico
Il documento spiega, infine, che il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito (dal 19 luglio al 31 agosto 2020) anche dai lavoratori del settore pubblico. In tal caso la domanda va presentata all'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (e non all'Inps). A questi lavoratori spetta per la durata del congedo un indennità economica pari al 50% della retribuzione e la copertura figurativa (piena) ai fini pensionistici. Il periodo, peraltro, è utile ai fini della determinazione del TFR o del TFS.
Documenti: Circolare Inps 99/2020