Congedo di maternità, Ok al prolungamento di tre mesi per le lavoratrici autonome
Dall’INPS le prime istruzioni per fruire dei tre mesi aggiuntivi di congedo di maternità in favore di autonome e professioniste concessi con la Legge di Bilancio 2022. Nella circolare n. 1 del 3 gennaio anche le indicazioni sul congedo di paternità per i dipendenti reso strutturale sempre dall’ultima Manovra.
Sulla fruizione dei tre mesi aggiuntivi di congedo di maternità per lavoratrici autonome e professioniste l’INPS interviene con le prime istruzioni (circolare n. 1/2022). La misura è quella introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021) approdata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso e il cui testo definitivo, sul punto, non ha riservato sorprese rispetto a quanto si leggeva nello schema trasmesso dal Consiglio dei Ministri al Parlamento ad ottobre.
I tre mesi in più a titolo di indennità di maternità, rispetto ai 5 già a disposizione fruibili prima e dopo il parto, sono concessi alle lavoratrici – e a certe condizioni anche ai lavoratori – iscritte alla Gestione Separata, alle autonome e imprenditrici inscritte alle gestioni autonome INPS e alle libere professioniste con cassa che, nell’anno precedente al periodo di maternità, abbiano percepito un reddito inferiore a 8.145 euro (art. 1, comma 239 L. 234/2021).
Nel documento di prassi c’è spazio anche per le indicazioni operative relative al congedo di paternità in favore dei lavoratori dipendenti, 10 giorni per l’obbligatorio e uno per il facoltativo, che dopo un decennio di sperimentazione la Manovra 2022 ha finalmente messo a regime (art. 1 comma 134).
Congedo di maternità: a chi spettano i tre mesi aggiuntivi
A beneficiare dal 1° gennaio di quest’anno dei tre mesi extra, da aggiungersi alla fine dei 5 mesi già spettanti, sono in particolare:
- le lavoratrici, autonome nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritte in via esclusiva alla gestione separata INPS;
- le iscritte alle gestioni autonome INPS (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne);
- le libere professioniste iscritte alle casse o agli enti di previdenza riconosciuti dalla legge di cui all’Allegato D del Decreto Lgs n. 151/2021, competenti alla corresponsione dell’indennità.
Per costoro la maternità deve aver avuto inizio in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022, o anche antecedente, purché il periodo indennizzabile non sia esaurito all’inizio di quest’anno.
Nell’anno precedente a quello della domanda di estensione del periodo, tuttavia, le interessate devono aver dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro, da rivalutare annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo.
Del prolungamento possono beneficiare anche i padri, lavoratori autonomi o parasubordinati e sempre nel rispetto del requisito reddituale, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono o, ancora, in ipotesi di affidamento esclusivo del bambino. Resta salvo, sia per le madri che per i padri, il requisito della regolarità contributiva che, già verificato al momento della concessione dell’indennità, non dovrà essere accertato nuovamente in sede di esame della domanda di prolungamento.
Congedo di paternità obbligatorio: la misura è diventata strutturale
Disco verde anche per il congedo di paternità obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dalla Legge n. 92/2012 e prorogato con alcune modifiche fino ad oggi, che con l’ultima Manovra diventa strutturale: 10 giorni concessi al padre in coda al periodo già accordato alla madre, ma fruibili a prescindere dal diritto della stessa al congedo obbligatorio.
Possibile anche un giorno in più a titolo di congedo facoltativo, ma che in tal caso non si configura quale diritto autonomo ed è quindi sfruttabile unicamente previo accordo con la madre e in sua sostituzione. Sia l’obbligatorio che il facoltativo, tra l’altro, sono fruibili entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, da far decorrere, in caso di morte perinatale, dalla data di decesso.
È stata infatti la Legge di Bilancio 2021 che, oltre ad elevare il periodo indennizzabile da 7 a 10 giorni, con possibile estensione a undici, ha esteso la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Il padre lavoratore dipendente, per il periodo di congedo obbligatorio, ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e alla relativa contribuzione figurativa. Per le indennità anticipate dal datore di lavoro, che potrà rifarsi sull’Istituto in sede di pagamento dei contributi, il lavoratore deve comunicare in forma scritta a quest’ultimo preventivamente i giorni in cui intende fruirne. Viceversa, devono presentare apposita domanda telematica all’INPS i lavoratori che ricevono direttamente il pagamento dall’Istituto.
Documenti: Circolare Inps 1/2022