Congedo straordinario, Via libera alle domande per i genitori lavoratori dipendenti
Aggiornato dall'INPS l'applicativo per la presentazione online delle istanze per i genitori lavoratori dipendenti per assistere figli assenti da scuola per DAD, contagio o quarantena da COVID-19.
Congedo retribuito
Il congedo si rivolge ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni conviventi e consiste nella facoltà di astenersi dal lavoro percependo un congedo retribuito al 50% (coperto da contribuzione figurativa) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, oppure alla durata della quarantena del figlio.
Come già indicato nella Circolare n. 63/2021 il congedo può essere fruito da entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) purchè non negli stessi giorni e a condizione, tra l'altro, che entrambi non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità cd. agile. Se il figlio è in una situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, ed è iscritto a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitato in centri diurni a carattere assistenziale il congedo può essere fruito anche se il figlio non convive con il genitore ed ha un'età superiore a 14 anni ed anche per chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.
Domande al via
La domanda può essere inoltrata direttamente dal genitore lavoratore dipendente tramite il portale istituzionale INPS nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”; tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) o, infine, rivolgendosi ad un patronato.
Periodi temporali
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 ed il 30 giugno 2021. Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possono essere trasformati nel nuovo congedo al momento della presentazione da parte del genitore della domanda telematica (ottenendo così la possibilità di riutilizzare questi periodi in un tempo successivo).
In tal caso il genitore deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti tra il 1° gennaio ed il 12 marzo 2021, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento. La conversione, in realtà, vale anche per i periodi fruiti dal 13 marzo 2021 sino al 28 aprile 2021 giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica.
Documenti: Messaggio Inps 1752/2021