Contratti a termine, per la ricerca no al vincolo dei 36 mesi
Ha retto l'accordo di maggioranza e la Commissione Lavoro del Senato per accogliere le richieste di modifica al testo del disegno di legge di conversione al Decreto Lavoro uscito dalla Camera. Sottosegretario Luigi Bobba, dopo l'intesa siglata tra Pd, Ncd e Sc.
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Sanzione monetaria e non più l'obbligo di assunzione del lavoratore per le aziende che superano il tetto del 20% dei contratti a termine. Lo prevede un emendamento del governo al decreto Lavoro approvato in Commissione al Senato e che è approdato ieri in Aula. La proposta di modifica fa parte degli otto emendamenti frutto dell'accordo tra Pd, Nuovo centrodestra e Scelta civica.
Salta quindi l'obbligo di stabilizzazione per le aziende che sforano il tetto del 20% di utilizzo dei contratti a termine, e si pagherà una sanzione pecuniaria che oscilla dal 20% al 50% della retribuzione del lavoratore. Il nuovo limite del 20% non interesserà inoltre i contratti a tempo stipulati tra enti di ricerca sia pubblici che privati e «lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa». Si precisa anche che i rapporti a termine che abbiano ad oggetto «in via esclusiva» lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono superare i 36 mesi massimi facendo in modo di legare la durata del contratto a quella del progetto di ricerca a cui si riferisce.
Il testo che ora dovrà essere approvato dall'Aula del Senato conferma il ripristino dell'apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento delle attività stagionali, reintroduce la quota obbligatoria di stabilizzazione di apprendisti, pari al 20%, ma solo per le aziende con oltre 50 dipendenti; ed attribuisce un ruolo sussidiario delle imprese nella formazione. Approvato anche un emendamento del M5S che dedica una particolare attenzione per gli istituti professionali per favorire il percorso di inserimento nel lavoro nell'ambito del sistema duale (di alternanza scuola-lavoro).