Contratti di Solidarietà, Ok al recupero dello sgravio contributivo
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Operativo il recupero del beneficio a valere sulle risorse stanziate per il 2021 per le imprese i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023. Conguaglio entro il 16 aprile 2024.
Ok dell'Inps alla fruizione della decontribuzione sui contratti di solidarietà per le imprese i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023 a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2021. Le aziende hanno tempo fino al 16 aprile 2024 per recuperare lo sgravio del 35% dei contributi dovuti sui lavoratori occupati a orario ridotto, in misura superiore al 20%. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 5/2024 con il quale fornisce le indicazioni circa l'acquisizione dello sgravio per le imprese destinatarie del beneficio.
Le istruzioni si riferiscono alla fruizione dello sgravio contributivo di cui al Dm numero 2 del 27.9.2017 (con il quale sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva) per le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Si tratta in particolare delle imprese soggette a Cigs, nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. La misura, in vigore dall'anno 2014, per il biennio 2014/2015 è stata disciplinata dal dm n. 83312/2014; per l'anno 2016 dal dm n. 17981/2015; dal 2017 in poi dal dm n. 2/2017.
Lo misura dello sgravio
Lo sgravio spetta per l'intera durata del contratto di solidarietà e vale il 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro di misura superiore al 20%. In ogni caso, lo sgravio può essere fruito al massimo per 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dallo stesso accordo di solidarietà. L'effettiva misura di ciò che è possibile conguagliare è l'importo comunicato alle imprese interessate come limite «massimo» d'incentivo fruibile, fermo restando che possono essere conguagliate solo e soltanto le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle retribuzioni dei lavoratori che, mese per mese, hanno avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% (nel mese in cui non c'è stata questa riduzione, lo sgravio non spetta).
Conguagli entro il 16 Aprile
Nella circolare n. 40/2023 l’Istituto aveva fornito istruzioni per il recupero dello sgravio in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 30 giugno 2022. Ora l’Istituto aggiorna il documento indicando le imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla fruizione dello sgravio, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2023 (l'elenco è nell'Allegato al messaggio) a valere sulle risorse stanziate per il 2021.
Nello specifico le operazioni di conguaglio per le imprese in discussione dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del documento, cioè entro il 16 aprile 2024 tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
Documenti: Messaggio Inps 5/2024