Contratto di Espansione, Niente contributo addizionale se si fa ricorso alla CIGS
I chiarimenti in una nota dell'Inps a seguito del mutato orientamento del ministero del lavoro. Superate le indicazioni fornite nella Circolare Inps n. 98 del 3 settembre 2020
Il contratto di espansione
I chiarimenti riguardano il contratto di espansione che dal 1° gennaio 2019 consente alle imprese con organico superiore a 1.000 unità di attivare due forme di sostegno economico in presenza di una riorganizzazione aziendale e del raggiungimento di un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali: 1) uno scivolo di accompagnamento alla pensione di vecchiaia o anticipata (se maturano entro i cinque anni successivi i relativi requisiti anagrafici e/o contributivi); 2) l'accesso ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria di durata non superiore a 18 mesi al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali. Lo strumento, introdotto per il biennio 2019-2020 dall’articolo 26-quater del dl n. 34/2019 convertito con legge n. 58/2019, sarà rinnovato anche nel 2021 secondo la legge di bilancio per il 2021.
Stop al contributo addizionale
L'Inps nella recente circolare numero 98/2020 aveva spiegato che le imprese che fanno ricorso alla CIGS a seguito della conclusione del contratto di espansione sono tenute al versamento della contribuzione addizionale come per la generalità delle integrazioni salariali. Ora, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Pertanto l'Inps spiega che il datore di lavoro che accede ad un trattamento di CIGS riconducibile al contratto di espansione, non è tenuto al versamento del contributo addizionale (nel caso in cui sul periodo di paga settembre 2020 le aziende interessate abbiano provveduto al versamento del contributo addizionale,l'Inps provvederà alla sua restituzione con l’emissione di eventuale nota di rettifica).
Resta, invece, valido il termine di decadenza previsto dall’articolo 7, commi 2 e 3, del Dlgs 148/2015: la CIGS anticipata dal datore di lavoro viene rimborsata dall'Inps ovvero conguagliato dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda).
Documenti: Circolare Inps 143/2020