Contributi, Nel decreto Ristori solo un mese di stop ai versamenti
In Gazzetta Ufficiale il Dl n. 137/2020 contenente nuove misure economiche per il contrasto al Covid-19. Sospensione solo per i settori economici previsti nell'allegato allo stesso decreto legge.
Salta, quindi, l'esonero contributivo annunciato nel Consiglio dei Ministri di Martedì che avrebbe dovuto alleviare per quattro mesi entro il 31 maggio 2021 il costo del lavoro per i settori interessati dalle nuove restrizioni; era previsto un abbattimento della contribuzione IVS in misura pari al 50 per cento ai datori di lavoro con riduzione fatturato inferiore al 20 per cento e del 100 per cento ai datori con riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ferma restando l'aliquota di computo ai fini previdenziali. L'articolo 13 del Dl n. 137/2020 ha sostituito la misura annunciata con una più blanda (e già vista con i primi decreti COVID) sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e premi Inail in scadenza nel mese di novembre 2020 (che, quindi, non copre tutte le tipologie di lavoro) con rinvio del versamento al 16 marzo in unica soluzione o in forma dilazionata, per un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Settori coinvolti
La sospensione riguarda, peraltro, solo i datori di lavoro appartenenti a quei settori individuati dal dpcm 24 ottobre, che svolgono come attività prevalente una di quelle relative ai codici Ateco individuati (allegato 1) dal decreto Ristori, i cui dati identificativi sono comunicati dall'Agenzia delle entrate a Inps e a Inail, al fine di consentire il riconoscimento dei beneficiari (tra cui: trasporto con taxi; alberghi; villaggi turistici; affittacamere; ristorazione; gelaterie e pasticcerie; ristorazione ambulante; catering; bar; cinema; noleggio impianti luce e audio; teatri e sale concerto; sale scommesse; palestre; piscine; impianti sportivi polivalenti; parchi divertimento e tematici; discoteche; sale giochi biliardi; etc.).
Le altre misure
Confermata invece la proroga della Cassa Integrazione con causale covid-19 di ulteriori sei settimane da fruirsi nel periodo temporale intercorrente tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2020 con l'abbinamento, in alternativa alla cassa covid-19, dell'esonero contributivo per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale gia' fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Confermate anche ulteriori due mensilità di reddito di emergenza (ReM) ed un nuovo indennizzo Covid-19 di 1.000€ alle medesime categorie professionali previste nel dl n. 104/2020 (e recentemente descritte dall'Inps nella Circolare n. 125/2020).
Ssi tratta dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, dei lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori intermittenti, lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi rispetto al turismo ed agli stabilimenti termali, ai lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori dello spettacolo. Restano esclusi i lavoratori marittimi. Una ulteriore indennità di 800€ viene, invece, riconosciuta agli sportivi professionisti (la domanda, in tal caso, si presenta non all'Inps ma alla società Sport e Salute Spa al pari dei precedenti indennizzi)
Documenti: Decreto Legge n. 137/2020