Contributi, Slitta al 20 Agosto il pagamento per artigiani e commercianti
Confermato il differimento al 20 agosto del termine per il versamento della prima rata dei contributi 2021. La dilazione in attesa della definizione dei criteri per l'ammissione al beneficio dell'esonero contributivo.
Vista la intervenuta scadenza del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 e dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, fissata originariamente al 17 maggio 2021, l'articolo 47 del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) interviene a sanare tale situazione differendo il suddetto termine al 20 agosto 2021. Il differimento, peraltro, era già operativo sulla base del messaggio Inps n. 1911/2021, emanato in seguito al nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (in attesa della pubblicazione del decreto interministeriale a cui l’art. 1, co. 21, della L. 178/2020 demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero in commento). Pertanto l'INPS conferma che sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.
La dilazione, come noto, va letta in combinato con l'art. 1, co. 20-22-bis della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) contenente l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali (cd. anno bianco) per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie gestite da enti previdenziali di diritto privato - e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale esonero è riconosciuto per il 2021 e nei limiti della dotazione di un apposito fondo ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il predetto beneficio è subordinato al possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 pari ad almeno il 33 per cento rispetto al 2019.
Documenti: Circolare Inps 85/2021