COVID-19, Ecco a chi spetta la cassa integrazione in deroga
La misura di integrazione salariale potrà essere concessa a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
La Cigd è alternativa alla CIGO
Le indicazioni riguardano il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del DL 18/2020 (decreto legge "Cura Italia") che può essere concesso a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che non rientrano (per il settore di attività dell'azienda o delle sue dimensioni) nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
La prestazione, infatti, è alternativa alle prestazioni ordinarie e, pertanto, i datori di lavoro a cui è stato riconosciuto il diritto - ai sensi del medesimo DL 18/2020 - di accedere alla CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, con la causale “COVID-19 Nazionale” dovranno fare istanza per tale prestazione senza poter conseguire la Cigd (qui i dettagli). A tal riguardo l'Inps precisa che possono conseguire il trattamento anche quelle aziende che hanno diritto solo alla CIGS e che non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (come, ad esempio, le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).
Caratteristiche della Cigd
Il trattamento di integrazione salariale in deroga spetta per un periodo non superiore a nove settimane a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti ad esclusione dei datori di lavoro domestico. Può essere concesso esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 (sono validi tutti i contratti di lavoro di natura subordinata, anche quelli relativi ai lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020).
Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.
La prestazione
Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) sino ad un massimo di 9 settimane. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Requisiti
L'Inps informa che per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Mentre per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica. Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro (90 GG); il versamento del contributo addizionale nè la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga (10 per cento nel caso di prima proroga, 30 per cento nel caso di seconda proroga e 40 per cento nel caso di proroghe successive). Come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Rapporti con il DL 9/2020
La prestazione è aggiuntiva sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e per la cosiddetta "zona rossa", di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9. Pertanto è ammesso il cumulo sia con la prestazione di Cigd di cui all'articolo 15, co. 1 del DL 9/2020 (11 comuni nella zona rossa) di durata pari a tre mesi; sia con la prestazione di Cigd di cui all'articolo 17, co. 1 del citato DL 9/2020 (Regione Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) di durata pari ad un mese.
Domanda
La Cigd è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono, quindi, essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni invieranno all'Inps, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B” il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”e la lista dei beneficiari e quindi, provvederà al pagamento della prestazione in favore del lavoratore. L’Istituto provvederà al monitoraggio della spesa (sono stati stanziati complessivamente quasi 3,3 miliardi di euro) fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate. Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
Modalità di pagamento
La prestazione sarà pagata esclusivamente in via diretta dall'Inps al lavoratore (senza anticipo del datore di lavoro). Tuttavia il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro.