COVID-19, Ecco le regole per la CIGO e l'assegno ordinario
Le indicazioni in un documento dell'Inps. Estesa la Cassa integrazione Ordinaria e l'assegno ordinario a tutte le imprese sul territorio nazionale.
Cassa Integrazione Ordinaria
Per quanto riguarda la CIGO è stata istituita la specifica causale "COVID-19 nazionale" destinata a tutte le imprese attualmente rientranti nel perimetro della concessione della CIGO che sospendono o riducono l'attività per l'emergenza epidemiologica legata al Covid-19. La domanda può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono (è una opzione) sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
Assegno ordinario
In luogo della CIGO, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà (sono inclusi anche quelli cd. alternativi come quello dell'artigianato e della somministrazione nonchè i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige) e del Fondo di integrazione salariale gestito dall'Inps (che riguarda le aziende con più di cinque dipendenti ricadenti in settori per i quali non risulta costituito alcun fondo bilaterale) è prevista la concessione dell'assegno ordinario con, sostanzialmente, le medesime regole per la CIGO.
In particolare per l'accesso alla prestazione è stata istituita una causale specifica denominata "COVID-19 nazionale" e, anche in tal caso la domanda può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Per quanto riguarda il FIS l'assegno ordinario in questione viene concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale dall’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015.
I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà erogato dal FIS possono (è un'opzione) accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
Presentazione delle domande e pagamento
L'Inps informa che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Norme speciali
Sono previste numerose semplificazioni e deroghe per consentire il più ampio accesso agli strumenti ai lavoratori su tutto il territorio nazionale. In primo luogo le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione.
E' stato alleggerito il procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Tra le altre agevolazioni e deroghe si segnalano le seguenti:
- Il periodo di integrazione salariale non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015 nè conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa (90 giorni di effettivo lavoro), bensì è sufficiente che risultino in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa (anziche' i 15 giorni ordinari), fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti precedenti il 23 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio INPS numero 1321/2020), il dies a quo decorre dalla predetta data;
- le aziende non dovranno pagare il contributo addizionale;
- i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Inps annullerà d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
Coordinamento con il DL 9/2020
E' appena il caso di precisare che l'approvazione del DL 18/2020 ha reso ridondante l'analoga disposizione in materia di concessione di CIGO e assegno ordinario contenuta nell’art. 13 del D.L. 9/2020 con efficacia territoriale limitata alle unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché, al di fuori di detti comuni, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa (che l'Inps aveva regolato con la Circolare numero 38/2020 e con il messaggio numero 1118/2020). Lì la durata dell'intervento di integrazione salariale era però di 13 settimane. Sul punto occorrerà, pertanto, un chiarimento (anche legislativo) in ordine all'eventuale assorbimento del citato art. 13 del D.L. 9/2020 nelle nuove disposizioni di cui al DL 18/2020.
Documenti: Messaggio inps 1287/2020; Messaggio inps 1321/2020