Covid-19, La Quarantena è indennizzabile come malattia
Per farlo il medico curante dovrà indicare nel certificato di malattia il provvedimento di sorveglianza sanitaria. I chiarimenti in un documento dell'Inps.
La Sorveglianza sanitaria è malattia
L'articolo citato prevede per i lavoratori dipendenti del settore privato (sono esclusi gli iscritti alla gestione separata dell'Inps) che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e che i periodi in questione non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto). A questi soggetti viene, quindi, riconosciuta l’indennità di malattia (con la correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore più l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva). Ciò significa che il lavoratore avrà, di regola, diritto al 50% della retribuzione a cominciare dal 4° giorno e per i primi venti giorni, e nella misura di 2/3 dal 21° giorno in poi, oltre l'integrazione datoriale. Restano fermi i vari limiti previsti per le diverse categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi, etc.).
Serve il provvedimento di sorveglianza sanitaria
Per attivare la tutela predetta l'inps spiega che il lavoratore deve produrre un certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante indichi gli estremi del provvedimento di sorveglianza sanitaria emesso dall’operatore di sanità pubblica. A tal fine il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica (ove sia stato emesso in modalità cartacea va trasmesso all’Inps nel termine consueto di due giorni dall'inizio del periodo della malattia). Se al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento di sorveglianza sanitaria il lavoratore potrà comunicarne all'Inps (tramite posta ordinaria o PEC) gli estremi (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) ed il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.
In via transitoria saranno considerati validi anche i certificati medici prodotti sino al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL 18/2020, privi del prescritto provvedimento di sorveglianza sanitaria nonchè i provvedimenti presentati dai lavoratori, sempre sino alla medesima data, anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
Malattia comune
Se il lavoratore è stato invece stato colpito dal COVID-19 la tutela per la malattia segue l'iter comune: il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento di sorveglianza sanitaria. E peraltro, in tal caso, la tutela spetta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
Lavoratori con particolari patologie
L'Inps spiega, infine, la documentazione necessaria per fruire delle tutele di cui all'articolo 26, co. 2 del DL 18/2020. La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, previsto fino al 31 luglio 2020, che per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sia equiparato al ricovero ospedaliero. Il beneficio riguarda i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni: 1) soggetti con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; 2) soggetti in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104.
Ebbene per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante; nelle note di diagnosi il medico dovrà indicare dettagliatamente la situazione clinica del paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali. La trasmissione telematica del certificato di malattia, in tal caso, può pervenire all'Inps entro l'anno di prescrizione della prestazione. Si rammenta che la degenza ospedaliera comporta l'applicazione di una decurtazione ai 2/5 della normale indennità di malattia qualora non vi siano familiari a carico.
Documenti: Messaggio inps 2584/2020