Covid-19, Salva la regolarità contributiva delle aziende agricole che hanno sospeso i versamenti
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Il mancato versamento della contribuzione sospesa ai sensi del Dl n. 34/2020 per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020 non inficia la regolarità contributiva.
Esonero contributivo
I chiarimenti riguardano l'esonero straordinario dal versamento della quota a carico dei datori di lavoro (privati) dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti inquadrati come lavoratori agricoli nel primo semestre del 2020 a favore delle aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo dell'esonero (D.M. 15 ottobre 2020 in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 ottobre 2020), l'Inps aveva sospeso con messaggio n. 3341/2020 gli accertamenti sui versamenti dei contributi riferiti ai periodi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, o in scadenza. Tra questi quelli riferiti alle aziende assuntrici di manodopera agricola riferita al I e II trimestre 2020 (in scadenza il 16 settembre ed il 16 dicembre 2020).
Ebbene l'Inps spiega che nelle more del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco già individuati nel messaggio n. 3341/2020. La medesima circostanza comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero. Le aziende interessate, tuttavia, dovranno presentare immediatamente l’istanza di esonero non appena disponibile il relativo modello per consentire la verifica della conformità del codice Ateco e confermare così l'ammissione al beneficio.
Nuovi beneficiari
Il documento spiega, infine, che potranno godere dell'esonero anche le aziende vitivinicole associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, attualmente escluse dal beneficio. Questi codici, infatti, sono stati aggiunti in sede di conversione in legge del dl n. 104/2020 (c.d. decreto "Agosto") dalla legge n. 126/2020 e, pertanto, non sono stati inclusi né nel messaggio n. 3341/2020 né nel Dm del 15 Ottobre 2020. In riferimento a queste aziende verranno fornite ulteriori indicazioni con apposito messaggio, una volta intervenuto il consolidamento della disciplina ad essi applicabile.
Documenti: Messaggio Inps 4353/2020