Cumulabilità "ampia" per le prestazioni integrative del fondo del trasporto aereo
L'Inps illustra il regime di cumulabilità di sospensione e decadenza delle prestazioni integrative della misura e della durata degli ammortizzatori sociali erogate dal Fondo di Solidarietà del settore aereo.
Come noto il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo di cui al decreto interministeriale n. 95269/2016 ha lo scopo di assicurare tutele integrative, sia in caso di cessazione che in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori delle aziende del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Nello specifico il Fondo provvede all'erogazione di prestazioni integrative della misura della Mobilità/ASpI/ NASpI e della CIGS rispetto agli importi liquidati dall'ordinamento comune nonché prestazioni integrative della durata, nel massimo di due anni, della mobilità ordinaria e della ASpI/ NASpI. L'Inps ha dettato la disciplina applicabile a tali prestazioni con la Circolare numero 97 del 1° giugno 2017. La Circolare 89/2019 fornisce ulteriori chiarimenti circa le modalità di accesso alle prestazioni e, in particolare, al regime di compatibilità con l'indennità di maternità e con lo svolgimento di attività lavorativa durante la percezione delle suddette prestazioni.
Con riferimento alla domanda volta all'erogazione della prestazione integrativa della misura dell'Aspi/Naspi - a differenza di quanto previsto per la prestazione integrativa della misura dell'indennità di mobilità ordinaria - l'Inps precisa che non opera il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di licenziamento e, pertanto, il lavoratore non deve richiedere al datore di lavoro (titolare o rappresentante legale dell’azienda) copia della domanda di accesso alla prestazione integrativa.
Indennità di Maternità
Il documento chiarisce poi che l’indennità di maternità sostituisce sia l'indennità di disoccupazione che quella di mobilità nonché le prestazioni integrative della misura erogate dal Fondo. In questi casi le prestazioni sono sospese, per riprendere ad essere corrisposte al termine della maternità obbligatoria, per il periodo residuo spettante calcolato al momento della sospensione della prestazione principale ed integrativa. Viceversa il trattamento di maternità non può essere riconosciuto alla lavoratrice che abbia terminato il periodo i predetti ammortizzatori sociali e stia percependo la prestazione integrativa di durata ASpI/NASpI o della mobilità ordinaria.
Cumulabilita'
L'inps precisa inoltre che le prestazioni integrative della misura di Aspi/Naspi e mobilità, considerata la loro natura "accessoria" rispetto al trattamento Aspi/Naspi e alla mobilità ordinaria, seguono le medesime conseguenze in termini di sospensione e decadenza della prestazione principale. Dall'accessorietà deriva anche che in tutti i casi di rioccupazione, con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che dia luogo ad una cumulabilità parziale del relativo reddito col trattamento ASpI/NASpI o con la mobilità ordinaria, la prestazione integrativa della misura erogata dal Fondo può continuare ad essere erogata.
La prestazione integrativa della durata dell’indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata quando i redditi che ne derivino non siano superiore a 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e a 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. La cumulabilità è totale qualora la somma del reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e dell’importo del trattamento integrativo sia pari o inferiore alla misura dell’importo della retribuzione lorda di riferimento (ossia la retribuzione sulla cui base è calcolata l’indennità integrativa), si avrà una cumulabilità totale. In caso contrario, qualora tale somma sia superiore alla misura dell’importo della retribuzione lorda di riferimento, si avrà una cumulabilità parziale, con conseguente riduzione del trattamento integrativo. Per quanto riguarda la prestazione integrativa della durata dell'Aspi/Naspi si applicano le medesime regole in termini di cumulabilità con i redditi da lavoro previsti per le prestazioni principali.
Cassa integrazione
Un altro chiarimento, infine, riguarda la rioccupazione del beneficiario della CIGS e della correlata prestazione integrativa del Fondo. In tal caso il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro compatibile, avrà diritto ad una quota di CIGS pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito, nonché all’importo della prestazione integrativa del Fondo. Qualora i proventi derivanti dalla nuova attività lavorativa siano superiori all’integrazione di CIGS, sia la prestazione di CIGS che quella integrativa del Fondo non devono essere corrisposte.
Documenti: Circolare Inps 89/2019